8 maggio 2015
Roma, 8 Maggio 2015
Alla cortese attenzione dell'On. Ministro prof.ssa Stefania Giannini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e dell'On. Ministro Giuliano Poletti Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e p.c. Al Capo Dipartimento del MIUR Prof. Marco Mancini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Egr. Direttore Generale dott. Mario Alì Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca SEDE
OGGETTO: Mozione riguardante il computo dei corrispettivi per Attività a Tempo Parziale degli Studenti nel calcolo ISEE
Adunanza n.13 del 7 e 8 Maggio 2015
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI ADOTTA ALL'UNANIMITA' LA SEGUENTE MOZIONE
VISTI gli artt. 3, secondo comma, e 34, terzo e quarto comma, della Costituzione;
VISTO il D. lgs. 68 del 2012 concernente la "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6." (GU n.126 del 31-5-2012 );
VISTO in particolare l'art. 11, rubricato "Attività a Tempo Parziale degli Studenti", comma 3 secondo cui "La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui.";
VISTO anche il seguente comma 4, secondo cui "I
regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei
seguenti criteri: a) selezione degli studenti valorizzando il
merito negli studi; VISTO l'articolo 5 del D.L. 201/2011 che dà mandato al Presidente del Consiglio dei Ministri di riformare, con proprio decreto, la disciplina dell'ISEE;
VISTO il DPCM 159/2013 concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); VISTO in particolare l'articolo 4 comma 2 lettera f) che include nel calcolo ISEE anche i "trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)", nei quali risultano perciò inclusi anche i corrispettivi per Attività a Tempo Parziale degli Studenti di cui all'art. 11 comma 3 del D. lgs. 68 del 2012; VISTO anche il seguente comma 5 dello stesso articolo secondo cui "nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza"; CONSIDERATO che un'interpretazione sistematica delle norme in materia di Diritto allo Studio induce a ritenere ragionevole che l'ottenimento di uno dei benefici erogati agli studenti in condizioni economiche disagiate non possa comportare il decadimento dello studente beneficiario dallo stesso e da altri benefici erogati a sostegno del Diritto allo Studio; CONSIDERATO che le somme percepite per lo svolgimento dell'Attività a Tempo Parziale costituiscono oggi un importante ausilio economico per gli studenti meritevoli ancorché privi di mezzi, in attuazione del dettato costituzionale di cui all'art.34; RITENUTO irragionevole che la corresponsione dei compensi per l'Attività a Tempo Parziale, erogati anche a sostegno di studenti in condizioni economiche disagiate, comporti un incremento del valore ISEE tale da aumentare il peso della tassazione sugli stessi e da mettere a repentaglio l'ottenimento della borsa di studio e delle altre forme di welfare studentesco;
CHIEDE
Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di adoperarsi affinché sia emendato l'art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013 nella forma che segue: "nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso e per l'accesso alle altre prestazioni a sostegno del Diritto allo Studio, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare dei trattamenti percepiti dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza".
Il Presidente Andrea Fiorini Versione pdf del documento |
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