23 ottobre 2014 Roma, 23 ottobre 2014 Alla cortese attenzione dell'On. Ministro prof.ssa Stefania Giannini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dell'on. Ministro Beatrice Lorenzin Ministero della Salute
Al Presidente della Conferenza Stato-Regioni Sergio Chiamparino Regione Piemonte SEDE
e p.c. Egr. Direttore Generale dott. Mario Alì Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca SEDE
OGGETTO: Mozione riguardo l'assistenza sanitaria garantita dal medico di medicina generale agli studenti fuori sede
adunanza n. 9 del 22 e del 23 ottobre 2014
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI ADOTTA ALL'UNANIMITA' LA SEGUENTE MOZIONE
VISTO il Repertorio Atti n.1705 dell'8 maggio 2013 della Conferenza Stato-Regioni che recita: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, circa l'obbligo dei cittadini di effettuare l'iscrizione anagrafica nel Comune ove abitualmente risiedono, con le eccezioni previste dall'art. 8 del medesimo decreto, le aziende unità sanitarie locali provvedono all'iscrizione temporanea, in apposito elenco, dei cittadini non iscritti negli elenchi anagrafici del/dei Comune/i incluso/i nel proprio territorio, che vi dimorino abitualmente, per periodi superiori a tre mesi, per motivi attinenti all'attività di lavoro, per motivi di studio o per motivi di salute. L'iscrizione ha scadenza annuale ed è rinnovabile." e "Le Regioni e le Province autonome disciplinano le procedure per il riconoscimento del diritto all'iscrizione temporanea, prevedendo, in ogni caso, che l'azienda USL che riceve la richiesta provvede all'iscrizione temporanea solo previo accertamento dell'avvenuta cancellazione dell'assistito dagli elenchi dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta dell'azienda Usl di residenza, e ne informa tempestivamente la Regione."
VISTA la legge del 23 dicembre 1978, n.833, concernente l'"Istituzione del servizio sanitario nazionale" che all'articolo 19 recita: "Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale."
CONSIDERATE le molteplici e diverse esperienze, che già si riscontrano nei territori, di servizi rivolti agli studenti per garantire l'assistenza sanitaria ambulatoriale e del medico di base.
CONSIDERATO il disagio per gli studenti fuori sede derivante dall'obbligo di rinunciare al medico di famiglia nel luogo di residenza per poter ottenere il domicilio sanitario temporaneo, data la particolare condizione dello studente fuorisede, che alterna sovente periodi di permanenza nella sede di studio, ad altri nel luogo di residenza.
CONSIDERATO che la mancata richiesta di domicilio sanitario temporaneo, per non perdere il diritto al medico di base nella ASL del luogo di residenza, si traduce spesso, da parte degli studenti, nel ricorso per necessità connesse ad interventi sanitari di primo livello, a guardie mediche e pronto soccorsi, con conseguenti aggravi immotivati di tali strutture.
RITENUTO che sia imprescindibile garantire in maniera coerente a tutti gli studenti fuorisede l'assistenza sanitaria erogata dal medico di base nel comune sede del Corso di studio, senza al contempo perdere il diritto al medico di base nella ASL di provenienza.
CHIEDE
Di istituire un tavolo di confronto tra Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Conferenza Stato-Regioni con l'obiettivo di trovare strumenti che garantiscano un'effettiva e migliore assistenza sanitaria agli studenti fuori sede, con particolare riguardo a quella erogata dai medici di base.
Di convocare in audizione all'interno della VII e della XII Commissione permanente di Camera e Senato una delegazione del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari affinché si discuta di questa tematica.
Il Presidente Andrea Fiorini Versione pdf del documento |
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