23 ottobre 2014 Roma, 23 ottobre 2014 On. Ministro prof.ssa Stefania Giannini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e p.c. Capo di Dipartimento Prof. Marco Mancini
Capo di Gabinetto Dottor Alessandro Fusacchia
Egr. Direttore Generale dott. Mario Alì Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
SEDE
Oggetto: mozione riguardante l'ordinamento contrattuale dei Visiting Professor
adunanza n. 9 del 22 e del 23 ottobre 2014
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI ADOTTA ALL'UNANIMITA' LA SEGUENTE MOZIONE
VISTO L'articolo 1 comma 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2014, il quale stabilisce che "Le convenzioni e i contratti previsti del presente decreto, hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore"; VISTO Il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"; VISTO Il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509"; VISTO Il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 gennaio 2014, n. 22 recante la composizione della Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l'a.a. 2014-2015; CONSIDERATO Che l'articolo 1 comma 3-bis e l'articolo 2 comma 2 del decreto ministeriale 30 gennaio 2014 non consentono di esercitare scambi impiegando personale docente che risulti indispensabile ai fini dell'attivazione dei corsi di studio; CONSIDERATO Che il personale docente talvolta svolge nell'ateneo di provenienza attività didattica per un solo semestre; CONSIDERATA La necessità di favorire gli scambi nazionali e internazionali di professori in modo più ampio possibile
Di modificare l'articolo 1 al comma 3 del decreto ministeriale del 30 gennaio 2014 nel seguente modo: "Le convenzioni e i contratti previsti del presente decreto, hanno durata minima di un semestre e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore" al fine di facilitare ulteriormente gli scambi" garantendo comunque il rispetto degli ordinamenti didattici, soprattutto in materia di erogazione degli esami.
Il Presidente Andrea Fiorini Versione pdf del documento |
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