Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

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23 ottobre 2014

Roma, 23 ottobre 2014

On. Ministro

prof.ssa Stefania Giannini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

e p.c.

Capo di Dipartimento

Prof. Marco Mancini

 

Capo di Gabinetto

Dottor Alessandro Fusacchia

 

Egr. Direttore Generale

dott. Mario Alì

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

 

SEDE

 

Oggetto: mozione riguardante l'ordinamento contrattuale dei Visiting Professor

 

adunanza n. 9 del 22 e del 23 ottobre 2014

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

ADOTTA ALL'UNANIMITA' LA SEGUENTE MOZIONE


VISTO L'articolo 6 comma 11 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che, consentendo di stipulare rapporti tra atenei per scambio di professori, stabilisce: "I professori e i ricercatori a  tempo  pieno  possono svolgere attivita' didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo,  sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresi', con l'accordo dell'interessato, le modalita' di  ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato,  dei  relativi  oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione di cui al comma  7.  Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno puo' essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione  degli   oneri   stipendiali.   In  tal  caso, l'interessato esercita il diritto  di  elettorato  attivo  e  passivo presso il secondo ateneo. [...]";

VISTO L'articolo 1 comma 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2014, il quale stabilisce che "Le convenzioni e i contratti previsti del presente decreto, hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore";

VISTO Il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";

VISTO Il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

VISTO Il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 gennaio 2014, n. 22 recante la composizione della Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l'a.a. 2014-2015;

CONSIDERATO Che l'articolo 1 comma 3-bis e l'articolo 2 comma 2 del decreto ministeriale 30 gennaio 2014 non consentono di esercitare scambi impiegando personale docente che risulti indispensabile ai fini dell'attivazione dei corsi di studio;

CONSIDERATO Che il personale docente talvolta svolge nell'ateneo di provenienza attività didattica per un solo semestre;

CONSIDERATA La necessità di favorire gli scambi nazionali e internazionali di professori in modo più ampio possibile


CHIEDE

Di modificare l'articolo 1 al comma 3 del decreto ministeriale del 30 gennaio 2014 nel seguente modo: "Le convenzioni e i contratti previsti del presente decreto, hanno durata minima di un semestre e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore" al fine di facilitare ulteriormente gli scambi" garantendo comunque il rispetto degli ordinamenti didattici, soprattutto in materia di erogazione degli esami.

 

 

Il Presidente

Andrea Fiorini



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