-
Home pageMozioni2014Carta dei diritti degli studenti delle scuole di alta formazione e studio (SAFS)
26 giugno 2014
On. Ministro
prof.ssa Stefania Giannini
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
e p.c.
Egr. Direttore Generale
dott. Daniele Livon
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
LORO SEDI
Oggetto: CARTA DEI DIRITTI DEGLI
STUDENTI DELLE SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE E STUDIO
(SAFS)
Adunanza n. 7 del 25 e del 26
giugno 2014
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI
STUDENTI UNIVERSITARI
ADOTTA ALL'UNANIMITÀ LA
SEGUENTE MOZIONE
Art. 1 - Principi e
Tutele
- 1. Gli studenti e le studentesse sono portatori di diritti
senza distinzione di sesso, nazionalità, condizione familiare e
sociale, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico
e sessuale e con pari dignità rispetto alle altre componenti
dell'istituzione formativa.
- 2. Le Scuole di Alta Formazione e Studio sono una comunità
umana e scientifica, di insegnamento e di ricerca. È loro compito
contribuire all'innalzamento del livello delle conoscenze
scientifiche e trasmettere il sapere disponibile alle nuove
generazioni. È altresì loro compito formare le nuove generazioni al
libero esercizio del pensiero e al senso della responsabilità
sociale delle proprie funzioni attuali e future.
- 3. Tutti gli studenti hanno il diritto di accedere ai percorsi
formativi professionalizzanti delle istituzioni formative, a
prescindere dalle condizioni economiche e sociali.
- 4. Gli studenti hanno diritto ad una didattica qualificata e
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi, culturali
e professionalizzanti del corso di studio.
- 5. Gli studenti hanno il diritto di partecipare alla vita e al
governo democratico della SAFS esercitando l'istituto della
rappresentanza negli organi decisionali dell'istituzione formativa
e informando il proprio mandato ai principi fondamentali della
Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo.
- 6. Gli studenti hanno diritto a partecipare alle attività
didattiche secondo i principi di autonomia di pensiero e di libera
espressione delle proprie opinioni.
- 7. Gli studenti hanno il diritto di associarsi od organizzarsi
collettivamente e riunirsi in assemblea nei luoghi degli istituti,
manifestando le proprie opinioni pubblicamente, nel rispetto delle
leggi dello Stato e dei principi di tolleranza e pluralismo.
- 8. Gli studenti hanno il diritto di avere luoghi della Scuola
dedicati alle attività sociali, di studio e di confronto
collettivo.
- 9. Gli studenti diversamente abili hanno diritto a partecipare
attivamente e pienamente ad ogni fase della vita universitaria. E'
compito di ciascun istituto favorire concretamente e in ogni forma
l'attuazione di tale principio.
- 10. Gli studenti, individualmente o attraverso le
rappresentanze studentesche, hanno diritto di denunciare violazioni
della presente carta agli organi competenti. Il Direttore della
SAFS vigila sul rispetto dei diritti sanciti dalla presente
Carta.
- 11. Gli studenti hanno diritto a rivolgersi al Direttore
dell'Istituto che è a disposizione di questi per assisterli
nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o
doglianze.
Art. 2 -
Didattica
- 1. Gli studenti hanno diritto ad una didattica organizzata e
svolta dal titolare dell'insegnamento finalizzata al raggiungimento
degli obiettivi formativi ed ai risultati attesi.
- 2. Gli studenti hanno diritto di inserire nel piano di studi
attività formative a loro scelta in base ai loro interessi, a
riconoscimento di CF, purché coerenti con il progetto
formativo.
- 3. Gli studenti hanno il diritto di proporre autonomamente
attività formative, culturali e seminariali, utili a un miglior
perseguimento degli obiettivi generali o disciplinari del corso di
studi, con l'appoggio materiale della SAFS, nei limiti stabiliti
dagli ordinamenti didattici e con la preventiva approvazione da
parte della competente struttura didattica.
- 4. La SAFS garantisce la partecipazione alla selezione
preliminare di candidati disabili, riservandosi di verificare se
l'handicap possa essere di impedimento alle attività pratiche
svolte nell'ambito del percorso formativo professionalizzante
scelto dal candidato. Gli studenti diversamente abili hanno diritto
ad essere affiancati da personale qualificato.
- 5. Gli studenti hanno diritto ad essere ricevuti dai docenti
presso le strutture dell' Istituto, in orari di ricevimento
comunicati ad inizio anno, almeno un giorno di ricevimento la
settimana, da tenersi nelle strutture della SAFS nell'arco
dell'anno formativo ed in caso di necessità a prendere appuntamento
con i docenti per essere ricevuti in orari diversi. Tali orari
devono essere affissi in bacheca e pubblicati sui siti internet
della SAFS. Nel caso di docenti esterni all'Istituto la Segreteria
Didattica ne garantisce la reperibilità e la comunicazione.
- 6. E' diritto degli studenti ricevere l'insegnamento di
ciascuna materia con regolarità, nei giorni e negli orari previsti
e, salve eccezioni, da parte del titolare del corso. Qualora per
motivi urgenti e imprevisti quest'ultimo non possa tenere la
lezione, egli provvede a farsi sostituire da un proprio
collaboratore. Nell'impossibilità di farlo, ne dà comunicazione
tempestiva attraverso la Segreteria Didattica della SAFS.
- 7. Gli studenti hanno il diritto di seguire le lezioni, le
esercitazioni di laboratorio senza sovrapposizione con le attività
di tirocinio. Le lezioni ed i tirocini devono svolgersi
preferibilmente nella fascia oraria 8.00-20.00. Quando l'orario
didattico eccede il limite delle 6 ore giornaliere gli studenti
hanno diritto ad una pausa pranzo.
- 8. Nell'attività didattica di restauro in laboratorio e in
cantiere il numero di studenti per docente non può essere superiore
a cinque.
- 9. L'attività didattica è articolata in modo da garantire che
almeno il 60% dell'insegnamento complessivo sia riservato
all'attività pratica nei laboratori di restauro e nei cantieri ed
il rimanente agli insegnamenti teorici ed alle esercitazioni nei
laboratori scientifici.
- 10. I manufatti oggetto delle attività didattiche di restauro
in laboratorio e in cantiere devono estere costituiti da beni
culturali di cui all'art.10 del D.lgs 42/2004 in misura non
inferiore all'80% e per il resto da manufatti originali di
interesse culturale ancorché non vincolati o non vincolabili.
- 11. La frequenza ai corsi è obbligatoria e le assenze non
possono superare il 15 % delle ore degli insegnamenti previsti per
ogni annualità. Il Direttore SAFS con il Consiglio didattico prende
in esame i singoli casi e valuta se ci siano motivazioni di
impedimento tali perché siano attivate delle sessioni speciali per
il recupero delle ore perse di pratica di laboratorio o altrimenti
si debba ricorrere al congelamento del corso e il rinvio dello
studente nel corso successivo.
- 12. Gli studenti hanno diritto a strutture didattiche idonee
che consentano una reale fruizione dei corsi, delle biblioteche e
dei laboratori. In particolare devono essere garantite aule con un
numero sufficiente di posti a sedere, biblioteche e spazi studio
convenientemente attrezzati, laboratori funzionanti e accessibili.
L'Istituto deve attrezzare un numero sufficiente di aule
informatiche e adeguata copertura WI-FI per garantire agli studenti
l'accesso alle reti telematiche. Deve essere rimossa ogni barriera
architettonica che possa impedire la frequenza dei corsi, la
partecipazione agli esami, l'accesso alla biblioteca e agli spazi
universitari.
- 13. Gli studenti hanno diritto di ricevere tutte le
informazioni relative all'organizzazione della didattica in
apposito spazio telematico all'interno del sito dell'Istituto.
- 14. Gli studenti hanno diritto ad ottenere i certificati
relativi alla propria carriera, avendo accesso a tale servizio
tramite i mezzi informatici.
- 15. Gli studenti che partecipano ad attività di seminari,
convegni o progetti riconosciuti affini dal Consiglio didattico di
appartenenza, hanno diritto di chiederne il riconoscimento in CF
delle ore svolte secondo i rispettivi ordinamenti didattici. Gli
studenti, che per tale attività hanno accumulato un ritardo nella
consegna dei compiti inerenti i laboratori hanno diritto ad una
proroga dei termini stabiliti, da concordare con il docente
responsabile del laboratorio, previo parere della struttura
didattica competente.
- 16. In caso di prove d'esame integrate tra diversi
insegnamenti, ciascun modulo non può essere inferiore a 3 CF né
prevedere frammentazione decimale dei crediti, garantendo agli
studenti la possibilità di un approfondimento critico degli
argomenti ed evitando la dispersione del loro impegno su un numero
eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi
moduli.
- 17. Nel caso in cui le competenti strutture didattiche, in
corso d'anno, apportino modifiche all'offerta formativa,
all'erogazione dei corsi o al calendario didattico, gli studenti
interessati hanno diritto di esserne informati tempestivamente e di
riceverne un'adeguata motivazione.
- 18. Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento
della prova finale con il docente relatore, autonomamente scelto
dallo studente. Per lo svolgimento della tesi lo studente si avvale
del contributo quale relatore dei docenti SAFS, così come di
esperti appartenenti alle SAFS non coinvolti in qualità di docenti
durante il corso di studi, nonché di docenti esterni appartenenti a
organi del MIBACT o ad Università.
- 19. Gli studenti hanno diritto a portare a compimento il lavoro
per la prova finale in tempi proporzionati al numero di CF per essa
previsti dall'ordinamento didattico del proprio corso di
studi.
- 20. Gli studenti hanno diritto di valutare in maniera anonima
ed elettronica, attraverso apposite schede di valutazione, ciascun
docente e collaboratore dei corsi frequentati, secondo un sistema
univoco comune alle SAFS. La distribuzione di tali schede avviene
all'interno di ogni periodo didattico. E' dovere degli studenti
riconsegnare le schede alla fine dei corsi. I docenti ne prendono
visione dopo lo svolgimento dell'ultima sessione d'esame prevista
per l'anno formativo.
- 21. Gli studenti hanno diritto di accedere ai dati elaborati,
relativi agli esiti dei percorsi formativi.
Art. 3 - Modalità d'esame e
valutazione
- 1. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione imparziale
tramite prove d'esame trasparenti e coerenti con il programma, gli
obiettivi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi.
- 2. Per ogni anno formativo per ciascun insegnamento ogni
studente ha diritto ad un numero minimo di 6 appelli e ad un
ulteriore appello di recupero. La distribuzione temporale degli
appelli deve essere tale da garantire una ragionevole
programmazione del carico di esami. E' diritto degli studenti poter
sostenere tutti gli esami, in ogni sessione e in tutti gli appelli,
nel rispetto delle propedeuticità previste dall'ordinamento degli
studi. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti
allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono
sovrapporsi.
- 3. Gli studenti hanno diritto, prima dell'inizio del corso, di
avere tutte le informazioni relative alla prova d'esame e al
materiale didattico. L'accesso a tale materiale, attraverso la
biblioteca, l'Ufficio di segreteria e/o nel sito telematico della
SAFS deve essere garantito e gratuito. La prova d'esame deve
vertere sul programma del corso, opportunamente divulgato. Il
programma del corso e i relativi contenuti devono essere trattati
in modo completo nel materiale didattico indicato dal docente.
- 4. Nel caso in cui lo studente non condivida la valutazione
della commissione esaminatrice ha diritto di ritirarsi, senza che
sia trascritto negli atti relativi alla propria carriera . L'esame
in tal caso può essere annotato come "non concluso" soltanto per
fini statistici, garantendo l'anonimato dello studente. Se la
valutazione è stata comunque di sufficienza, l'esame può essere
ripetuto nell'appello successivo. Di fronte alla comprovata
impossibilità di partecipare agli appelli d'esame, lo studente ha
il diritto di concordare con il docente titolare altra data d'esame
nell'ambito della stessa sessione.
- 5. Gli studenti hanno diritto di conoscere, i criteri di
valutazione e gli elementi di giudizio che hanno portato all'esito
della prova d'esame e, in caso di prova scritta, a prendere visione
del proprio elaborato e di conoscere le modalità di
correzione.
- 6. La valutazione del profitto degli studenti deve riferirsi
esclusivamente alla sua preparazione nella materia di cui ha
sostenuto l'esame e non deve essere in alcun modo effettuata sul
rendimento di precedenti esami. È diritto dello studente consegnare
il libretto alla conclusione dell'esame per l'identificazione e, in
caso di esito positivo, per la verbalizzazione dello stesso.
- 7. Gli studenti hanno diritto di conoscere il calendario degli
esami di profitto con le date degli appelli, almeno trenta giorni
prima dell'inizio della sessione. Le date degli appelli non possono
essere in nessun caso anticipate. La data di un appello può essere
posticipata solo previa autorizzazione del Direttore.
- 8. Gli studenti hanno il diritto al riconoscimento dei crediti
acquisiti presso Università, Accademie di Belle Arti, Scuole di
Alta Formazione italiane e straniere, secondo i criteri e le
modalità previste dal regolamento didattico. Il mancato
riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato.
- 9. La frequenza dei corsi di cui è stato ottenuto il
riconoscimento dei crediti acquisiti è facoltativa.
Art. 4 - Stage,
Tirocini e Cantieri -scuola
- 1. Gli studenti hanno diritto ad effettuare stage, tirocini e
attività tecnico didattiche di conservazione e restauro in
cantieri-scuola secondo le finalità didattiche stabilite dalle
strutture competenti, nel rispetto dei tempi di studio, di vita e
delle condizioni socio economiche dello studente. Le convenzioni
stipulate con le strutture ospitanti devono attenersi alla presente
carta e devono prevedere orari compatibili con le esigenze degli
studi e devono escludere i turni di notte. Nel caso di tirocinio
gli studenti non possono in ogni caso essere utilizzati per
sostituire personale della struttura ospitante. Il Direttore della
SAFS, in accordo con il responsabile della struttura, vigila sul
rispetto di tale norma.
- 2. Gli studenti posso effettuare stage e/o tirocini di
formazione presso altre Scuole italiane od estere e /o laboratori
di livello qualitativo pari a quello della SAFS di appartenenza. La
scelta degli Istituti presso cui attivare gli stage e tirocini
viene effettuata, su proposta del Consiglio didattico, dal
direttore della SAFS.
- 3. Gli studenti hanno diritto di essere seguiti e guidati,
nello svolgimento delle mansioni e delle attività formative presso
le strutture ospitanti il tirocinio o lo stage, di un tutore
individuato tra i docenti indicati dalle competenti strutture
didattiche e da un tutore individuato dalla struttura ospitante. Lo
svolgimento delle attività tecnico didattiche di conservazione e
restauro in cantieri-scuola in consegna all'istituzione formativa
avviene sotto la responsabilità didattica e professionale dei
docenti del corso e dei referenti coordinatori del relativo
percorso formativo professionalizzante, secondo quanto stabilito
dalla vigente normativa.
- 4. Nell'attività didattica di restauro degli stage, dei
tirocini o dei cantieri-scuola il numero degli studenti per docente
non può essere superiore a cinque.
- 5. Gli studenti nelle strutture di stage, tirocinio o
cantieri-scuola, siano esse pubbliche o private, hanno diritto
a:
- a. copertura assicurativa per
infortuni e verso terzi;
b. svolgere le attività formative nei giorni feriali, all'interno
del periodo didattico;
c. svolgere le attività formative in orari diversi da quelli
destinati alla didattica frontale;
d. svolgere un monte ore corrispondente al numero di crediti
indicato nell'ordinamento didattico del corso;
e. Per la partecipazione ad attività di stage, tirocinio o
cantiere-scuola fuori sede, agli studenti compete il rimborso della
spesa per il viaggio, vitto e alloggio, nella misura e con le
modalità previste dalle vigenti norme in materia di trattamento
economico per i dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato
appartenenti alla 2° Area, profilo F2.
- 6. Gli studenti hanno diritto ad una sospensione dai turni di
stage, tirocinio o cantiere-scuola di almeno 5 giorni feriali prima
dell'appello d'esame.
- 7. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione delle attività
di stage, tirocinio o cantiere-scuola, ove previsto, basata
esclusivamente sugli obiettivi raggiunti.
- 8. Qualora una particolare tipologia di stage, tirocinio o
cantiere-scuola non renda possibile il rispetto delle norme
prescritte in materia di giorni e di orari di svolgimento, può
essere stipulata una convenzione apposita. La stipula,
l'approvazione e l'attivazione di una convenzione che deroghi dalle
norme prescritte dal presente articolo sono subordinate al parere
favorevole del Consiglio didattico. In questi casi lo schema di
convenzione deve riportare esplicitamente le ragioni che
giustificano la introdotta deroga.
Art. 5 - Studenti lavoratori
- 1. Gli studenti che attestino, con opportuna certificazione, la
loro condizione di lavoratori, possono concordare con le strutture
didattiche competenti le modalità di studio, d'esame, adeguate alle
loro esigenze.
- 2. Gli studenti-lavoratori hanno diritto di vedersi
riconosciute le attività lavorative svolte come attività di stage,
tirocinio e/o crediti liberi, purché attinenti alle finalità
didattiche del Corso di studi, previo parere della struttura
didattica competente.
- 3. Nessuna distinzione né riguardo al programma né alla
modalità d'esame può essere operata fra studenti lavoratori e
non.
- 4. Gli studenti lavoratori hanno diritto di concordare con il
docente un orario di ricevimento, che tenga conto delle esigenze di
entrambi.
Art. 6 - Studenti stranieri
- 1. Gli studenti stranieri hanno diritto di partecipare
attivamente e pienamente a tutte le fasi della vita universitaria
all'interno delle Facoltà. La SAFS ne garantisce l'integrazione
nell' istituzione formativa, nel rispetto delle diversità religiose
e culturali dello studente.
Art. 7 - Contribuzione
economica
- 1. Gli studenti hanno diritto a conoscere con precisione e
trasparenza gli indici e i meccanismi di calcolo che definiscono
l'importo dei contributi da versare. Hanno altresì diritto a
conoscere con congruo anticipo la scadenza per il pagamento di ogni
singola rata.
Art. 8 - Rappresentanti degli studenti
- 1. Tutti gli studenti godono dell'elettorato attivo e
passivo.
- 2. Gli studenti hanno diritto ad essere rappresentati in tutti
i consessi dell'Istituto ed eleggono un rappresentante per ciascun
percorso formativo professionalizzante e anno di corso. I
rappresentanti di ciascuna SAFS confluiscono nel Coordinamento
studentesco delle SAFS. Il Coordinamento studentesco delle SAFS
concorre al dialogo tra le istituzioni formative e al miglioramento
della vita studentesca, nel rispetto dei criteri e livelli di
qualità dell'insegnamento del restauro stabiliti dalla vigente
normativa.
- 3. I rappresentanti eletti dagli studenti hanno diritto di
partecipare interamente ai lavori degli organi decisionali
dell'Istituto, manifestando liberamente il proprio pensiero con il
diritto di parola e di voto. In tali organi la loro presenza non
può essere inferiore al 15% dei membri provvisti del diritto di
voto. In caso di concomitanza con lezioni o attività di laboratorio
e tirocinio con frequenza obbligatoria, l'assenza viene
giustificata e non rientra nel computo delle assenze dello
studente, purché il rappresentante partecipi ai suddetti consessi.
In caso di concomitanza con esami il rappresentante può concordare
con il presidente della commissione esaminatrice il rinvio
dell'appello, purché partecipi al consesso di appartenenza.
- 4. La rappresentanza studentesca ha diritto a spazi dedicati ed
attrezzature all'interno di ogni SAFS.
- 5. La rappresentanza studentesca ha diritto all'accesso
gratuito ai verbali dei Consigli e agli atti relativi alle proprie
funzioni.
- 6. I rappresentanti degli studenti hanno diritto ad essere
informati preventivamente sui contenuti, sugli orari e sulla sede
dei consessi in cui hanno il diritto e il dovere di
partecipare.
-
Art. 9 - Disposizioni
finali
- 1. La presente Carta dei diritti viene recepita dai Regolamenti
delle Scuole di Alta Formazione e Studio. Il suo testo viene
consegnato agli studenti al momento della loro iscrizione. La sua
osservanza viene garantita in ultima istanza dal Direttore
dell'Istituto.
- 2. Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari è
l'organismo preposto ad accogliere eventuali istanze degli studenti
in merito all'applicazione della presente Carta da sottoporre
all'attenzione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca.
Il Presidente
Andrea Fiorini
Versione pdf del documento
|
|