Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

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  • Home pageMozioni2014Carta dei diritti degli studenti delle scuole di alta formazione e studio (SAFS)

26 giugno 2014

On. Ministro

prof.ssa Stefania Giannini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

e p.c.

Egr. Direttore Generale

dott. Daniele Livon

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

LORO SEDI

 

Oggetto: CARTA DEI DIRITTI DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE E STUDIO (SAFS)

Adunanza n. 7 del 25 e del 26  giugno 2014

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

ADOTTA ALL'UNANIMITÀ LA SEGUENTE MOZIONE

Art. 1 - Principi e Tutele

  • 1. Gli studenti e le studentesse sono portatori di diritti senza distinzione di sesso, nazionalità, condizione familiare e sociale, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico e sessuale e con pari dignità rispetto alle altre componenti dell'istituzione formativa.
  • 2. Le Scuole di Alta Formazione e Studio sono una comunità umana e scientifica, di insegnamento e di ricerca. È loro compito contribuire all'innalzamento del livello delle conoscenze scientifiche e trasmettere il sapere disponibile alle nuove generazioni. È altresì loro compito formare le nuove generazioni al libero esercizio del pensiero e al senso della responsabilità sociale delle proprie funzioni attuali e future.
  • 3. Tutti gli studenti hanno il diritto di accedere ai percorsi formativi professionalizzanti delle istituzioni formative, a prescindere dalle condizioni economiche e sociali.
  • 4. Gli studenti hanno diritto ad una didattica qualificata e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi, culturali e professionalizzanti del corso di studio.
  • 5. Gli studenti hanno il diritto di partecipare alla vita e al governo democratico della SAFS esercitando l'istituto della rappresentanza negli organi decisionali dell'istituzione formativa e informando il proprio mandato ai principi fondamentali della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
  • 6. Gli studenti hanno diritto a partecipare alle attività didattiche secondo i principi di autonomia di pensiero e di libera espressione delle proprie opinioni.
  • 7. Gli studenti hanno il diritto di associarsi od organizzarsi collettivamente e riunirsi in assemblea nei luoghi degli istituti, manifestando le proprie opinioni pubblicamente, nel rispetto delle leggi dello Stato e dei principi di tolleranza e pluralismo.
  • 8. Gli studenti hanno il diritto di avere luoghi della Scuola dedicati alle attività sociali, di studio e di confronto collettivo.
  • 9. Gli studenti diversamente abili hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente ad ogni fase della vita universitaria. E' compito di ciascun istituto favorire concretamente e in ogni forma l'attuazione di tale principio.
  • 10. Gli studenti, individualmente o attraverso le rappresentanze studentesche, hanno diritto di denunciare violazioni della presente carta agli organi competenti. Il Direttore della SAFS vigila sul rispetto dei diritti sanciti dalla presente Carta.
  • 11. Gli studenti hanno diritto a rivolgersi al Direttore dell'Istituto che è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze.

Art. 2 - Didattica

  • 1. Gli studenti hanno diritto ad una didattica organizzata e svolta dal titolare dell'insegnamento finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi ed ai risultati attesi.
  • 2. Gli studenti hanno diritto di inserire nel piano di studi attività formative a loro scelta in base ai loro interessi, a riconoscimento di CF, purché coerenti con il progetto formativo.
  • 3. Gli studenti hanno il diritto di proporre autonomamente attività formative, culturali e seminariali, utili a un miglior perseguimento degli obiettivi generali o disciplinari del corso di studi, con l'appoggio materiale della SAFS, nei limiti stabiliti dagli ordinamenti didattici e con la preventiva approvazione da parte della competente struttura didattica.
  • 4. La SAFS garantisce la partecipazione alla selezione preliminare di candidati disabili, riservandosi di verificare se l'handicap possa essere di impedimento alle attività pratiche svolte nell'ambito del percorso formativo professionalizzante scelto dal candidato. Gli studenti diversamente abili hanno diritto ad essere affiancati da personale qualificato.
  • 5. Gli studenti hanno diritto ad essere ricevuti dai docenti presso le strutture dell' Istituto, in orari di ricevimento comunicati ad inizio anno, almeno un giorno di ricevimento la settimana, da tenersi nelle strutture della SAFS nell'arco dell'anno formativo ed in caso di necessità a prendere appuntamento con i docenti per essere ricevuti in orari diversi. Tali orari devono essere affissi in bacheca e pubblicati sui siti internet della SAFS. Nel caso di docenti esterni all'Istituto la Segreteria Didattica ne garantisce la reperibilità e la comunicazione.
  • 6. E' diritto degli studenti ricevere l'insegnamento di ciascuna materia con regolarità, nei giorni e negli orari previsti e, salve eccezioni, da parte del titolare del corso. Qualora per motivi urgenti e imprevisti quest'ultimo non possa tenere la lezione, egli provvede a farsi sostituire da un proprio collaboratore. Nell'impossibilità di farlo, ne dà comunicazione tempestiva attraverso la Segreteria Didattica della SAFS.
  • 7. Gli studenti hanno il diritto di seguire le lezioni, le esercitazioni di laboratorio senza sovrapposizione con le attività di tirocinio. Le lezioni ed i tirocini devono svolgersi preferibilmente nella fascia oraria 8.00-20.00. Quando l'orario didattico eccede il limite delle 6 ore giornaliere gli studenti hanno diritto ad una pausa pranzo.
  • 8. Nell'attività didattica di restauro in laboratorio e in cantiere il numero di studenti per docente non può essere superiore a cinque.
  • 9. L'attività didattica è articolata in modo da garantire che almeno il 60% dell'insegnamento complessivo sia riservato all'attività pratica nei laboratori di restauro e nei cantieri ed il rimanente agli insegnamenti teorici ed alle esercitazioni nei laboratori scientifici.
  • 10. I manufatti oggetto delle attività didattiche di restauro in laboratorio e in cantiere devono estere costituiti da beni culturali di cui all'art.10 del D.lgs 42/2004 in misura non inferiore all'80% e per il resto da manufatti originali di interesse culturale ancorché non vincolati o non vincolabili.
  • 11. La frequenza ai corsi è obbligatoria e le assenze non possono superare il 15 % delle ore degli insegnamenti previsti per ogni annualità. Il Direttore SAFS con il Consiglio didattico prende in esame i singoli casi e valuta se ci siano motivazioni di impedimento tali perché siano attivate delle sessioni speciali per il recupero delle ore perse di pratica di laboratorio o altrimenti si debba ricorrere al congelamento del corso e il rinvio dello studente nel corso successivo.
  • 12. Gli studenti hanno diritto a strutture didattiche idonee che consentano una reale fruizione dei corsi, delle biblioteche e dei laboratori. In particolare devono essere garantite aule con un numero sufficiente di posti a sedere, biblioteche e spazi studio convenientemente attrezzati, laboratori funzionanti e accessibili. L'Istituto deve attrezzare un numero sufficiente di aule informatiche e adeguata copertura WI-FI per garantire agli studenti l'accesso alle reti telematiche. Deve essere rimossa ogni barriera architettonica che possa impedire la frequenza dei corsi, la partecipazione agli esami, l'accesso alla biblioteca e agli spazi universitari.
  • 13. Gli studenti hanno diritto di ricevere tutte le informazioni relative all'organizzazione della didattica in apposito spazio telematico all'interno del sito dell'Istituto.
  • 14. Gli studenti hanno diritto ad ottenere i certificati relativi alla propria carriera, avendo accesso a tale servizio tramite i mezzi informatici.
  • 15. Gli studenti che partecipano ad attività di seminari, convegni o progetti riconosciuti affini dal Consiglio didattico di appartenenza, hanno diritto di chiederne il riconoscimento in CF delle ore svolte secondo i rispettivi ordinamenti didattici. Gli studenti, che per tale attività hanno accumulato un ritardo nella consegna dei compiti inerenti i laboratori hanno diritto ad una proroga dei termini stabiliti, da concordare con il docente responsabile del laboratorio, previo parere della struttura didattica competente.
  • 16. In caso di prove d'esame integrate tra diversi insegnamenti, ciascun modulo non può essere inferiore a 3 CF né prevedere frammentazione decimale dei crediti, garantendo agli studenti la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti ed evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
  • 17. Nel caso in cui le competenti strutture didattiche, in corso d'anno, apportino modifiche all'offerta formativa, all'erogazione dei corsi o al calendario didattico, gli studenti interessati hanno diritto di esserne informati tempestivamente e di riceverne un'adeguata motivazione.
  • 18. Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento della prova finale con il docente relatore, autonomamente scelto dallo studente. Per lo svolgimento della tesi lo studente si avvale del contributo quale relatore dei docenti SAFS, così come di esperti appartenenti alle SAFS non coinvolti in qualità di docenti durante il corso di studi, nonché di docenti esterni appartenenti a organi del MIBACT o ad Università.
  • 19. Gli studenti hanno diritto a portare a compimento il lavoro per la prova finale in tempi proporzionati al numero di CF per essa previsti dall'ordinamento didattico del proprio corso di studi.
  • 20. Gli studenti hanno diritto di valutare in maniera anonima ed elettronica, attraverso apposite schede di valutazione, ciascun docente e collaboratore dei corsi frequentati, secondo un sistema univoco comune alle SAFS. La distribuzione di tali schede avviene all'interno di ogni periodo didattico. E' dovere degli studenti riconsegnare le schede alla fine dei corsi. I docenti ne prendono visione dopo lo svolgimento dell'ultima sessione d'esame prevista per l'anno formativo.
  • 21. Gli studenti hanno diritto di accedere ai dati elaborati, relativi agli esiti dei percorsi formativi.

Art. 3 - Modalità d'esame e valutazione

  • 1. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione imparziale tramite prove d'esame trasparenti e coerenti con il programma, gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi.
  • 2. Per ogni anno formativo per ciascun insegnamento ogni studente ha diritto ad un numero minimo di 6 appelli e ad un ulteriore appello di recupero. La distribuzione temporale degli appelli deve essere tale da garantire una ragionevole programmazione del carico di esami. E' diritto degli studenti poter sostenere tutti gli esami, in ogni sessione e in tutti gli appelli, nel rispetto delle propedeuticità previste dall'ordinamento degli studi. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono sovrapporsi.
  • 3. Gli studenti hanno diritto, prima dell'inizio del corso, di avere tutte le informazioni relative alla prova d'esame e al materiale didattico. L'accesso a tale materiale, attraverso la biblioteca, l'Ufficio di segreteria e/o nel sito telematico della SAFS deve essere garantito e gratuito. La prova d'esame deve vertere sul programma del corso, opportunamente divulgato. Il programma del corso e i relativi contenuti devono essere trattati in modo completo nel materiale didattico indicato dal docente.
  • 4. Nel caso in cui lo studente non condivida la valutazione della commissione esaminatrice ha diritto di ritirarsi, senza che sia trascritto negli atti relativi alla propria carriera . L'esame in tal caso può essere annotato come "non concluso" soltanto per fini statistici, garantendo l'anonimato dello studente. Se la valutazione è stata comunque di sufficienza, l'esame può essere ripetuto nell'appello successivo. Di fronte alla comprovata impossibilità di partecipare agli appelli d'esame, lo studente ha il diritto di concordare con il docente titolare altra data d'esame nell'ambito della stessa sessione.
  • 5. Gli studenti hanno diritto di conoscere, i criteri di valutazione e gli elementi di giudizio che hanno portato all'esito della prova d'esame e, in caso di prova scritta, a prendere visione del proprio elaborato e di conoscere le modalità di correzione.
  • 6. La valutazione del profitto degli studenti deve riferirsi esclusivamente alla sua preparazione nella materia di cui ha sostenuto l'esame e non deve essere in alcun modo effettuata sul rendimento di precedenti esami. È diritto dello studente consegnare il libretto alla conclusione dell'esame per l'identificazione e, in caso di esito positivo, per la verbalizzazione dello stesso.
  • 7. Gli studenti hanno diritto di conoscere il calendario degli esami di profitto con le date degli appelli, almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Le date degli appelli non possono essere in nessun caso anticipate. La data di un appello può essere posticipata solo previa autorizzazione del Direttore.
  • 8. Gli studenti hanno il diritto al riconoscimento dei crediti acquisiti presso Università, Accademie di Belle Arti, Scuole di Alta Formazione italiane e straniere, secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento didattico. Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato.
  • 9. La frequenza dei corsi di cui è stato ottenuto il riconoscimento dei crediti acquisiti è facoltativa.

Art. 4 - Stage, Tirocini e Cantieri -scuola

  • 1. Gli studenti hanno diritto ad effettuare stage, tirocini e attività tecnico didattiche di conservazione e restauro in cantieri-scuola secondo le finalità didattiche stabilite dalle strutture competenti, nel rispetto dei tempi di studio, di vita e delle condizioni socio economiche dello studente. Le convenzioni stipulate con le strutture ospitanti devono attenersi alla presente carta e devono prevedere orari compatibili con le esigenze degli studi e devono escludere i turni di notte. Nel caso di tirocinio gli studenti non possono in ogni caso essere utilizzati per sostituire personale della struttura ospitante. Il Direttore della SAFS, in accordo con il responsabile della struttura, vigila sul rispetto di tale norma.
  • 2. Gli studenti posso effettuare stage e/o tirocini di formazione presso altre Scuole italiane od estere e /o laboratori di livello qualitativo pari a quello della SAFS di appartenenza. La scelta degli Istituti presso cui attivare gli stage e tirocini viene effettuata, su proposta del Consiglio didattico, dal direttore della SAFS.
  • 3. Gli studenti hanno diritto di essere seguiti e guidati, nello svolgimento delle mansioni e delle attività formative presso le strutture ospitanti il tirocinio o lo stage, di un tutore individuato tra i docenti indicati dalle competenti strutture didattiche e da un tutore individuato dalla struttura ospitante. Lo svolgimento delle attività tecnico didattiche di conservazione e restauro in cantieri-scuola in consegna all'istituzione formativa avviene sotto la responsabilità didattica e professionale dei docenti del corso e dei referenti coordinatori del relativo percorso formativo professionalizzante, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
  • 4. Nell'attività didattica di restauro degli stage, dei tirocini o dei cantieri-scuola il numero degli studenti per docente non può essere superiore a cinque.
  • 5. Gli studenti nelle strutture di stage, tirocinio o cantieri-scuola, siano esse pubbliche o private, hanno diritto a:
  • a. copertura assicurativa per infortuni e verso terzi;
    b. svolgere le attività formative nei giorni feriali, all'interno del periodo didattico;
    c. svolgere le attività formative in orari diversi da quelli destinati alla didattica frontale;
    d. svolgere un monte ore corrispondente al numero di crediti indicato nell'ordinamento didattico del corso;
    e. Per la partecipazione ad attività di stage, tirocinio o cantiere-scuola fuori sede, agli studenti compete il rimborso della spesa per il viaggio, vitto e alloggio, nella misura e con le modalità previste dalle vigenti norme in materia di trattamento economico per i dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato appartenenti alla 2° Area, profilo F2.
  • 6. Gli studenti hanno diritto ad una sospensione dai turni di stage, tirocinio o cantiere-scuola di almeno 5 giorni feriali prima dell'appello d'esame.
  • 7. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione delle attività di stage, tirocinio o cantiere-scuola, ove previsto, basata esclusivamente sugli obiettivi raggiunti.
  • 8. Qualora una particolare tipologia di stage, tirocinio o cantiere-scuola non renda possibile il rispetto delle norme prescritte in materia di giorni e di orari di svolgimento, può essere stipulata una convenzione apposita. La stipula, l'approvazione e l'attivazione di una convenzione che deroghi dalle norme prescritte dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole del Consiglio didattico. In questi casi lo schema di convenzione deve riportare esplicitamente le ragioni che giustificano la introdotta deroga.


Art. 5 - Studenti lavoratori

 

  • 1. Gli studenti che attestino, con opportuna certificazione, la loro condizione di lavoratori, possono concordare con le strutture didattiche competenti le modalità di studio, d'esame, adeguate alle loro esigenze.
  • 2. Gli studenti-lavoratori hanno diritto di vedersi riconosciute le attività lavorative svolte come attività di stage, tirocinio e/o crediti liberi, purché attinenti alle finalità didattiche del Corso di studi, previo parere della struttura didattica competente.
  • 3. Nessuna distinzione né riguardo al programma né alla modalità d'esame può essere operata fra studenti lavoratori e non.
  • 4. Gli studenti lavoratori hanno diritto di concordare con il docente un orario di ricevimento, che tenga conto delle esigenze di entrambi.


Art. 6 - Studenti stranieri

  • 1. Gli studenti stranieri hanno diritto di partecipare attivamente e pienamente a tutte le fasi della vita universitaria all'interno delle Facoltà. La SAFS ne garantisce l'integrazione nell' istituzione formativa, nel rispetto delle diversità religiose e culturali dello studente.

 

Art. 7 - Contribuzione economica

  • 1. Gli studenti hanno diritto a conoscere con precisione e trasparenza gli indici e i meccanismi di calcolo che definiscono l'importo dei contributi da versare. Hanno altresì diritto a conoscere con congruo anticipo la scadenza per il pagamento di ogni singola rata.


Art. 8 - Rappresentanti degli studenti

  • 1. Tutti gli studenti godono dell'elettorato attivo e passivo.
  • 2. Gli studenti hanno diritto ad essere rappresentati in tutti i consessi dell'Istituto ed eleggono un rappresentante per ciascun percorso formativo professionalizzante e anno di corso. I rappresentanti di ciascuna SAFS confluiscono nel Coordinamento studentesco delle SAFS. Il Coordinamento studentesco delle SAFS concorre al dialogo tra le istituzioni formative e al miglioramento della vita studentesca, nel rispetto dei criteri e livelli di qualità dell'insegnamento del restauro stabiliti dalla vigente normativa.
  • 3. I rappresentanti eletti dagli studenti hanno diritto di partecipare interamente ai lavori degli organi decisionali dell'Istituto, manifestando liberamente il proprio pensiero con il diritto di parola e di voto. In tali organi la loro presenza non può essere inferiore al 15% dei membri provvisti del diritto di voto. In caso di concomitanza con lezioni o attività di laboratorio e tirocinio con frequenza obbligatoria, l'assenza viene giustificata e non rientra nel computo delle assenze dello studente, purché il rappresentante partecipi ai suddetti consessi. In caso di concomitanza con esami il rappresentante può concordare con il presidente della commissione esaminatrice il rinvio dell'appello, purché partecipi al consesso di appartenenza.
  • 4. La rappresentanza studentesca ha diritto a spazi dedicati ed attrezzature all'interno di ogni SAFS.
  • 5. La rappresentanza studentesca ha diritto all'accesso gratuito ai verbali dei Consigli e agli atti relativi alle proprie funzioni.
  • 6. I rappresentanti degli studenti hanno diritto ad essere informati preventivamente sui contenuti, sugli orari e sulla sede dei consessi in cui hanno il diritto e il dovere di partecipare.
  •  

Art. 9 - Disposizioni finali

  • 1. La presente Carta dei diritti viene recepita dai Regolamenti delle Scuole di Alta Formazione e Studio. Il suo testo viene consegnato agli studenti al momento della loro iscrizione. La sua osservanza viene garantita in ultima istanza dal Direttore dell'Istituto.
  • 2. Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari è l'organismo preposto ad accogliere eventuali istanze degli studenti in merito all'applicazione della presente Carta da sottoporre all'attenzione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

 

Il Presidente
Andrea Fiorini



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