27 novembre 2013 Alla c.a. Ministro On. Maria Chiara Carrozza Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e p.c. Al Ministero della Giustizia al Consiglio Nazionale Forense
Oggetto: Modifica alle modalità e alle procedure di svolgimento delle prove scritte dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
adunanza n. 3 del 26 e del 27 novembre 2013
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
ADOTTA ALL'UNANIMITÀ LA SEGUENTE MOZIONE VISTO che in data 18 gennaio 2013 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 contenente la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", comunemente nota come Riforma Forense; VISTO che ex art. 46 co. 6 della Riforma Forense «Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali»; VISTO che ex art. 46 co. 7 della Riforma Forense «Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della Giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della Giustizia»; VISTO che ex art. 48 comma 1 della Riforma Forense «Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio»; CONSIDERATO che i programmi dei corsi e degli esami delle Facoltà di Giurisprudenza non contemplano esercitazioni pratiche (tra cui lo studio delle casistiche e delle pronunce giurisprudenziali) in grado di fornire un'adeguata preparazione di base per gli studenti oltre ai contenuti nozionistici; CONSIDERATO che durante il periodo di praticantato (antecedente all'Esame di Stato) gli aspiranti avvocati hanno la possibilità di consultare sempre testi giuridici commentati o annotati con la giurisprudenza; CONSIDERATO che il lavoro di un avvocato serio non si può esaurire, quando dà un parere o dispone un atto giudiziario, nella sola analisi dei testi legislativi, ma si deve allargare almeno ad un'indagine sull'interpretazione giurisprudenziale, e da qui enucleare i principi per un corretto elaborato; CONSIDERATO che la modifica introdotta dalla Riforma Forense rappresenta un'evidente ed oggettiva difficoltà non riscontrata dagli avvocati abilitati fino ad oggi; CHIEDE
al MIUR, al Ministero della Giustizia e al Consiglio Nazionale Forense di reintrodurre la possibilità di utilizzare, nelle prove scritte dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio dell'esame di avvocato, i Codici commentati e annotati con la giurisprudenza.
Il Presidente
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