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  • Home pageMozioni2013Modifica alle modalità e alle procedure di svolgimento delle prove scritte dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato

27 novembre 2013

Alla c.a. Ministro

On. Maria Chiara Carrozza

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

e p.c.

Al Ministero della Giustizia

al Consiglio Nazionale Forense

 

 

Oggetto: Modifica alle modalità e alle procedure di svolgimento delle prove scritte dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

adunanza n. 3 del 26 e del 27 novembre 2013

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

ADOTTA ALL'UNANIMITÀ LA SEGUENTE MOZIONE

VISTO che in data 18 gennaio 2013 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 contenente la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", comunemente nota come Riforma Forense;

VISTO che ex art. 46 co. 6  della Riforma Forense «Il Ministro della giustizia,  sentito  il  CNF, disciplina  con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame  di Stato e quelle di  valutazione  delle  prove  scritte  ed  orali»;

VISTO che ex art. 46 co. 7 della Riforma Forense «Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio  dei  testi  di legge senza  commenti  e  citazioni  giurisprudenziali.  Esse  devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della Giustizia con il provvedimento  con  il  quale  vengono  indetti  gli esami. A tal fine, i testi di legge  portati  dai  candidati  per  la prova devono  essere  controllati  e  vistati  nei  giorni  anteriori all'inizio della prova  stessa  e  collocati  sul  banco  su  cui  il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati  deve  svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino  all'ora  fissata  dal Ministro della Giustizia»;

VISTO che ex art. 48 comma 1 della Riforma Forense «Fino al secondo anno successivo alla data di entrata  in  vigore della   presente   legge,   l'accesso   all'esame   di   abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in  vigore  della  presente legge, fatta salva la  riduzione  a  diciotto  mesi  del  periodo di tirocinio»;

CONSIDERATO che i programmi dei corsi e degli esami delle Facoltà di Giurisprudenza non contemplano esercitazioni pratiche (tra cui lo studio delle casistiche e delle pronunce giurisprudenziali) in grado di fornire un'adeguata preparazione di base per gli studenti oltre ai contenuti nozionistici;

CONSIDERATO che durante il periodo di praticantato (antecedente all'Esame di Stato) gli aspiranti avvocati hanno la possibilità di consultare sempre testi giuridici commentati o annotati con la giurisprudenza;

CONSIDERATO che il lavoro di un avvocato serio non si può esaurire, quando dà un parere o dispone un atto giudiziario, nella sola analisi dei testi legislativi, ma si deve allargare almeno ad un'indagine sull'interpretazione giurisprudenziale, e da qui enucleare i principi per un corretto elaborato;

CONSIDERATO che la modifica introdotta dalla Riforma Forense rappresenta un'evidente ed oggettiva difficoltà non riscontrata dagli avvocati abilitati fino ad oggi;

CHIEDE

 

al MIUR, al Ministero della Giustizia e al Consiglio Nazionale Forense di reintrodurre la possibilità di utilizzare, nelle prove scritte dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio dell'esame di avvocato, i Codici commentati e annotati con la giurisprudenza.

 

Il Presidente

Andrea Fiorini