-
Home pageMozioni2012Mozione riguardante il miglioramento del processo di ottenimento del diploma supplement nelle sedi Universitarie
15 giugno 2012
Prot. N. 36
Spedito il 18.06.2012
Roma, 15 giugno 2012
Alla c.a. Ministro
Prof. Ing. Francesco PROFUMO
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
E p.c.
Direttore Generale
Dott. Daniele LIVON
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Presidente
Prof. Marco MANCINI
Conferenza dei Rettori delle Università italiane
Piazza Rondanini, 48 00186 Roma
Coordinatrice
Prof.ssa Maria STICCHI DAMIANI
Bologna Experts del Processo di Bologna
LORO SEDI
Oggetto: Mozione riguardante il
miglioramento del processo di ottenimento del diploma supplement
nelle sedi Universitarie
Adunanza n. 12 del 14 e 15 giugno 2012
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI
STUDENTI UNIVERSITARI
ADOTTA ALL'UNANIMITÀ LA SEGUENTE MOZIONE
VISTA la Convenzione di
Lisbona(Consiglio d'Europa - UNESCO. Convenzione sul
riconoscimento dei titoli di istruzione superiore nella Regione
Europa - Lisbona, 11 aprile 1997) :"The Parties shall promote,
through the national information centres or otherwise, the
use of the UNESCO/Council of Europe Diploma Supplement or any other
comparable document by the higher education institutions of
the Parties".
VISTO il Decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509 - Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei:
Articolo 11, comma 8 - I regolamenti didattici di ateneo
disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come
supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che
riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi
europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico
seguito dallo studente per conseguire il titolo.
VISTO il Decreto Ministeriale 30
maggio 2001 - Individuazione di dati essenziali sulle
carriere degli studenti e per il rilascio del certificato di
supplemento al diploma.
Articolo 4 - Le università rilasciano in edizione bilingue il
certificato "supplemento al diploma" di cui all'art. 11 decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in conformità al modello
allegato al presente decreto del quale fa parte integrante, fatte
salve le integrazioni deliberate dai competenti organi
accademici.
VISTO il Decreto Ministeriale 30
aprile 2004 prot. n. 9/2004 "Anagrafe Nazionale degli
Studenti e dei Laureati":
Art. 6 - Le Università, a partire dall'anno 2005 rilasciano,
in edizione bilingue, il certificato "supplemento al diploma" di
cui all'art. 11, comma 8, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 in
conformità al modello allegato al presente decreto del quale fa
parte integrante, fatte salve le integrazioni deliberate dai
competenti organi accademici.
Art. 7 - Il D.M. 30 maggio 2001 citato in premessa, emanato
prima dell'entrata in vigore della legge n. 170/2003 istitutiva
dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati, è sostituito
dal presente decreto.
VISTO il Decreto Ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270 Art. 11, Comma 8: I regolamenti
didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università
rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio,
un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli
adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al
curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il
titolo.
VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo del
13 marzo 2012 sul contributo delle istituzioni europee al
consolidamento e all'avanzamento del Processo di Bologna
(2011/2180(INI))
CHIEDE
Che, alla luce dell'impegno esplicito per l'adozione del Diploma
Supplement, in quanto strumento cardine per il riconoscimento dei
titoli di studio conseguito al termine di un corso di studi in una
università o in un istituto di istruzione superiore, il ministero
si adoperi affinché il procedimento per il rilascio del
diploma supplement venga effettivamente semplificato, sia nelle
tempistiche sia nelle procedure.
Si condivide pienamente il rispetto dell'autonomia degli atenei
nella regolamentazione di tale iter, tuttavia si ritiene
consigliabile un intervento atto a suggerire concretamente come
possano essere informati gli studenti e come essere rilasciato il
supplemento al diploma, evitando il rischio di genericità nel
conferimento dei dati che portano alla sua consegna.
Nello specifico si consiglia alle
Università di intervenire su due livelli:
1) Livello informativo
- creando una pagina specifica "Diploma Supplement", all'interno
del proprio sito, che fornisca tutte le informazioni necessarie,
quali la descrizione della certificazione, il suo contenuto, le
tempistiche di ottenimento, l'utilità;
- informando gli studenti, attraverso un avviso esplicativo
nell'aria personale riservata ad ognuno di essi, e prevedendo per
ciascuno la versione bilingue (italiano-inglese) della propria
carriera accademica, usufruendo della corrispondenza dei settori
scientifico disciplinari approvata dal Cun in data 22 maggio
2012, "Denominazione in lingua inglese dei settori
scientifico-disciplinari di cui al DM 4 ottobre 2000.
2) Livello procedurale
- Facilitando l'erogazione del diploma, per esempio producendolo
in formato elettronico (file pdf) e inviandolo agli studenti
laureati non solo su richiesta, ma attraverso una procedura
automatizzata che si attivi al compimento della carriera
accademica;
- riducendo le tempistiche di
erogazione ad un massimo di 7 giorni lavorativi dal conseguimento
della laurea, procedimento che, considerati i provvedimenti sopra
elencati, dovrebbe essere alquanto semplificato.
Il Presidente
Mattia Sogaro
Versione pdf del documento