Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

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  • Home pageMozioni2012Mozione riguardante il miglioramento del processo di ottenimento del diploma supplement nelle sedi Universitarie

15 giugno 2012

Prot. N. 36
Spedito il 18.06.2012
Roma, 15 giugno 2012
Alla c.a. Ministro
Prof. Ing. Francesco PROFUMO
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

E p.c.
Direttore Generale
Dott. Daniele LIVON
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Presidente
Prof. Marco MANCINI
Conferenza dei Rettori delle Università italiane
Piazza Rondanini, 48 00186 Roma

Coordinatrice
Prof.ssa Maria STICCHI DAMIANI
Bologna Experts del Processo di Bologna
LORO SEDI

Oggetto: Mozione riguardante il miglioramento del processo di ottenimento del diploma supplement nelle sedi Universitarie

Adunanza n. 12 del 14 e 15 giugno 2012

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

ADOTTA ALL'UNANIMITÀ LA SEGUENTE MOZIONE



VISTA la Convenzione di Lisbona(Consiglio d'Europa - UNESCO. Convenzione sul riconoscimento dei titoli di istruzione superiore nella Regione Europa - Lisbona, 11 aprile 1997) :"The Parties shall promote, through the national information centres or otherwise, the  use of the UNESCO/Council of Europe Diploma Supplement or any other comparable document by  the higher education institutions of the Parties".

VISTO il Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 - Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei:
Articolo 11, comma 8 - I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

VISTO il Decreto Ministeriale 30 maggio 2001 - Individuazione di dati essenziali sulle carriere degli studenti e per il rilascio del certificato di supplemento al diploma.
Articolo 4 - Le università rilasciano in edizione bilingue il certificato "supplemento al diploma" di cui all'art. 11 decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in conformità al modello allegato al presente decreto del quale fa parte integrante, fatte salve le integrazioni deliberate dai competenti organi accademici.

VISTO il Decreto Ministeriale 30 aprile 2004 prot. n. 9/2004 "Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati":
Art. 6 - Le Università, a partire dall'anno 2005 rilasciano, in edizione bilingue, il certificato "supplemento al diploma" di cui all'art. 11, comma 8, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 in conformità al modello allegato al presente decreto del quale fa parte integrante, fatte salve le integrazioni deliberate dai competenti organi accademici.
Art. 7 - Il D.M. 30 maggio 2001 citato in premessa, emanato prima dell'entrata in vigore della legge n. 170/2003 istitutiva dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati, è sostituito dal presente decreto.

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 Art. 11, Comma 8: I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

VISTA
la Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 2012 sul contributo delle istituzioni europee al consolidamento e all'avanzamento del Processo di Bologna (2011/2180(INI))

CHIEDE


Che, alla luce dell'impegno esplicito per l'adozione del Diploma Supplement, in quanto strumento cardine per il riconoscimento dei titoli di studio conseguito al termine di un corso di studi in una università o in un istituto di istruzione superiore, il ministero si adoperi affinché  il procedimento per il rilascio del diploma supplement venga effettivamente semplificato, sia nelle tempistiche sia nelle procedure.
Si condivide pienamente il rispetto dell'autonomia degli atenei nella regolamentazione di tale iter, tuttavia si ritiene consigliabile un intervento atto a suggerire concretamente come possano essere informati gli studenti e come essere rilasciato il supplemento al diploma, evitando il rischio di genericità nel conferimento dei dati che portano alla sua consegna.

 

 

Nello specifico si consiglia alle Università di intervenire su due livelli:
1) Livello informativo

  • creando una pagina specifica "Diploma Supplement", all'interno del proprio sito, che fornisca tutte le informazioni necessarie, quali la descrizione della certificazione, il suo contenuto, le tempistiche di ottenimento, l'utilità;
  • informando gli studenti, attraverso un avviso esplicativo nell'aria personale riservata ad ognuno di essi, e prevedendo per ciascuno la versione bilingue (italiano-inglese) della propria carriera accademica, usufruendo della corrispondenza dei settori scientifico disciplinari approvata dal Cun in data  22 maggio 2012, "Denominazione in lingua inglese dei settori scientifico-disciplinari di cui al DM 4 ottobre 2000.

2) Livello procedurale

  • Facilitando l'erogazione del diploma, per esempio producendolo in formato elettronico (file pdf) e inviandolo agli studenti laureati non solo su richiesta, ma attraverso una procedura automatizzata che si attivi al compimento della carriera accademica;
  • riducendo le tempistiche di erogazione ad un massimo di 7 giorni lavorativi dal conseguimento della laurea, procedimento che, considerati i provvedimenti sopra elencati, dovrebbe essere alquanto semplificato.

 

Il Presidente
Mattia Sogaro



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