15 giugno 2012 Prot. n. 34 Roma, 15 Giugno 2012 Alla c.a. Ministro E p.c. Presidente
Oggetto: .attuazione art. 9, comma 5 del D.L. 1/2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 Adunanza n. 12 del 14 e 15 Giugno 2012 IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI ADOTTA ALL'UNANIMITÀ LA SEGUENTE MOZIONE VISTO l'art 9 comma 5 del decreto legge n
1/2012 convertito in legge in data 24 marzo 2012 successivamente
pubblicato in gazzetta ufficiale, il quale recita: "la durata del
tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non
può essere superiore a 18 mesi; per i primi 6 mesi, il tirocinio
potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro
stipulata tra i consigli nazionali dell'ordine e il ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza
con il corso di studi per il conseguimento della laurea di primo
livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli
ordini professionali e il ministero per la pubblica amministrazione
e innovazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del
seguente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le
quali resta confermata la normativa vigente; IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
RICHIEDE nell'eventualità fosse istituito un tavolo di lavoro interministeriale finalizzato all'elaborazione dell' accordo quadro la presenza di una delegazione di studenti nominati in seno al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.
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