Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

Indice della pagina


  • Home pageMozioni2012Attivazione TFA per classi di concorso legate a discipline artistiche e musicali

15 giugno 2012

Prot. n. 31
Spedito il 18.06.2012

Roma, 15 Giugno 2012

Alla c.a. Ministro
Prof. Ing. Francesco PROFUMO
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

E p.c.
Direttore Generale
Dott. Giorgio Bruno CIVELLO

Direttore Generale
Dott. Daniele LIVON
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
SEDE

Oggetto: attivazione TFA per classi di concorso legate a discipline artistiche e musicali

Adunanza n. 12 del 14 e 15 Giugno 2012

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

VISTO il D.M. del 10 settembre 2010, n. 249, regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

VISTA La legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle Istituzioni di Alta Formazione e specializzazione artistica e musicale e successive modifiche ed integrazioni; e in particolare l'Art 2. comma 5:  "Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso".

VISTO L'art. 4 comma 2 della sopracitata legge: "I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia".

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado", ed in particolare l'art. 3 comma 3, dove si prevede che "I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto".

CONSIDERATO che all' Art.9 è esplicitamente delineato il percorso formativo comprendente: " a) il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso;
b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10."

VISTO Il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 n. 194, "Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di II livello di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto per l'anno accademico 2011/2012"; che all'Art. 1 comma 1 stabilisce che "Per l'anno accademico 2011/2012, l'ammissione degli studenti ai corsi accademici di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto; e al comma 3 stabilisce che "La prova è predisposta da ciascuna istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominata AFAM, e si articola in:
a) un test preliminare;
b) una o più prove pratiche predisposte da ciascuna istituzione AFAM;

  • una prova orale."

VISTO il Decreto Direttoriale 23 aprile 2012 n. 74
"Indicazioni operative per le prove di selezione di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249"; nel cui allegato non si trova inspiegabilmente menzione delle classi di abilitazione concernenti i titoli rilasciati dalle Istituzioni AFAM.

VISTA l'interrogazione parlamentare e la relativa risposta della seduta del 7 giugno 2012 della Commissione cultura, scienza e istruzione.

CONSIDERATA la presenza di aspiranti (laureati dal 2008 all'attivazione dei bienni specifici per l'insegnamento) che hanno già conseguito diploma di secondo livello e che dunque debbono conseguire l'abilitazione all'insegnamento con il solo TFA transitorio

ADOTTA ALL'UNANIMITÀ LA SEGUENTE MOZIONE

SI RICHIEDE

  • spiegazione di tale omissione;
  • apertura di corsi diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico come disposto dal  l'Art. 9 comma 1. lettera a) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249;
  • apertura tempestiva di prove di accesso ai relativi Tirocini Formativi Attivi transitori come disposto dal Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 n. 194.

 

Il Presidente
Mattia Sogaro



Versione pdf del documento