15 giugno 2012 Prot. n. 31 Roma, 15 Giugno 2012 Alla c.a. Ministro E p.c. Direttore Generale Oggetto: attivazione TFA per classi di concorso legate a discipline artistiche e musicali Adunanza n. 12 del 14 e 15 Giugno 2012 IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI VISTO il D.M. del 10 settembre 2010, n. 249,
regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi
dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.
244»; VISTO L'art. 4 comma 2 della sopracitata legge: "I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia". VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado", ed in particolare l'art. 3 comma 3, dove si prevede che "I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto". CONSIDERATO che all' Art.9 è esplicitamente
delineato il percorso formativo comprendente: " a) il
conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo
didattico a numero programmato e con prova di accesso al
relativo corso; VISTO Il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011
n. 194, "Definizione delle modalità di svolgimento e delle
caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di II
livello di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010,
n.249, per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado,
ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto per l'anno
accademico 2011/2012"; che all'Art. 1 comma 1 stabilisce che "Per
l'anno accademico 2011/2012, l'ammissione degli studenti ai corsi
accademici di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010,
n.249, per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado,
avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle
disposizioni di cui al presente decreto; e al comma 3 stabilisce
che "La prova è predisposta da ciascuna istituzione dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominata
AFAM, e si articola in:
VISTO il Decreto Direttoriale 23 aprile 2012 n.
74 VISTA l'interrogazione parlamentare e la relativa risposta della seduta del 7 giugno 2012 della Commissione cultura, scienza e istruzione. CONSIDERATA la presenza di aspiranti (laureati dal 2008 all'attivazione dei bienni specifici per l'insegnamento) che hanno già conseguito diploma di secondo livello e che dunque debbono conseguire l'abilitazione all'insegnamento con il solo TFA transitorio ADOTTA ALL'UNANIMITÀ LA
SEGUENTE MOZIONE
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