Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

Indice della pagina



22 marzo 2012

Prot. N.17

Spedito il 26.03.2012

Roma, 22 marzo 2012

Alla c.a. Ministro

Prof. Ing. Francesco PROFUMO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

E p.c.:

Direttore Generale

Dott. Daniele LIVON

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LORO SEDI

 

Oggetto: rappresentanza dei dottorandi di ricerca

Adunanza del 22 marzo 2012

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

ADOTTA ALL'UNANIMITÀ LA SEGUENTE MOZIONE

VISTO l'art. 2 comma 2 della l. 240 / 2010 che prevede la garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e q) , nonché alle lettere f) e g) dello stesso comma, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; nonché l'attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università;

VISTO l'art. 1 comma 1 della l. n. 18/2006;

VISTO l'art. 2 del D.P.R. 491/1997;

VISTO l'art. 11 DPR 1 febbraio 2010, n. 76;

VISTA la Carta dei diritti dei ricercatori, la quale afferma chiaramente che è «del tutto legittimo, nonché auspicabile, che i ricercatori siano rappresentati negli organi consultivi, decisionali e d'informazione delle istituzioni per cui lavorano, in modo da proteggere e promuovere i loro interessi individuali e collettivi in quanto professionisti e contribuire attivamente al funzionamento dell'istituzione»; ed ancora che « tutti i ricercatori che hanno abbracciato la carriera di ricercatore devono essere riconosciuti come professionisti ed essere trattati di conseguenza. Si dovrebbe cominciare nella fase iniziale delle carriere, ossia subito dopo la laurea, indipendentemente dalla classificazione a livello nazionale (ad esempio, impiegato, studente post-laurea, dottorando, titolare di dottorato-borsista, funzionario pubblico). (…) I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero riconoscere che è del tutto legittimo, nonché auspicabile, che i ricercatori siano rappresentati negli organi consultivi, decisionali e d'informazione delle istituzioni per cui lavorano, in modo da proteggere e promuovere i loro interessi individuali e collettivi in quanto professionisti e da contribuire attivamente al funzionamento dell'istituzione».

CONSIDERATA l'assoluta assenza di un sistema di rappresentanza nazionale e di un'omogenea e garantita rappresentanza all'interno degli atenei per quanto riguarda i dottorandi di ricerca. Infatti, sul piano nazionale, ai dottorandi è garantita la presenza di un solo membro nel CNSU; mentre, in tutti gli altri organi vi è o un'elezione indiretta (CUN) o nominale (ANVUR), meramente eventuale. A livello locale, la presenza dei dottorandi è prevista unicamente in seno ai Consigli di dipartimento : tuttavia, va rilevato che l'elezione dei dottorandi in Senato Accademico, in taluni Statuti, è stata prevista espressamente e specificamente, con possibilità di elettorato attivo dei soli membri della stessa categoria; viceversa, in altri Statuti, la presenza dei dottorandi viene computata nel 15 % degli studenti, nelle cui liste - se si raggiunge un accordo - sono inseriti.

CONSIDERATA la necessità di evitare che i dottorandi siano ricompresi tra gli studenti, poiché, in tal caso, sarebbe vanificato tanto il loro peculiare status di soggetti in formazione che svolgono altresì attività di ricerca, quanto la loro possibilità di essere effettivamente rappresentati

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

CHIEDE

- che vi sia una revisione legislativa dell'art. 2 della l. n. 240/2010, che espunga dall'art. 2 comma 2 il riferimento ai dottorandi di ricerca e contestualmente ne preveda una rappresentanza specifica ed obbligatoria. Medio Tempore, si auspica che gli Atenei applichino l'art. 2 della riforma - che prevede la "costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo" - nel senso che nel residuale 1/3 rientri una componente fissa dei dottorandi; lo stesso discorso vale per i componenti designati o scelti di cui alla lettera i) della disposizione, per quanto invece concerne il Consiglio d'amministrazione.

- che vi sia una modifica dell'art. 1 co. 1 della l. n. 18/2006, mediante l'introduzione di una lettera g) che potrebbe così recitare "almeno un membro eletto in rappresentanza dei dottorandi di ricerca".

- che uguale diritto di rappresentanza sia garantito in sede ANVUR, mediante una revisione dell'art. 11 DPR 1 febbraio 2010, n. 76, relativo alla composizione del comitato consultivo.

RILEVA

che in una siffatta prospettiva, e solo in presenza di nuove tutele per la rappresentanza dei dottorandi che tengano conto della natura non esclusivamente studentesca del dottorando di ricerca, la presenza di tale categoria in CNSU si rivelerebbe superflua data la natura invece essenzialmente studentesca dell'organo e delle materie ivi trattate.

Il Presidente

Mattia Sogaro



Versione pdf del documento