8 settembre 2011
Prot. n.48
Spedito il 8 settembre 2011
Roma, 8 settembre 2011
Alla c.a. Ministro
On.le Avv. Mariastella GELMINI
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
E p.c. Direttore Generale
Dott. Daniele LIVON
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
SEDE
Oggetto: CARTA DEI DIRITTI DEGLI
STUDENTI
Adunanza dell'8 settembre 2011
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI
STUDENTI UNIVERSITARI
APPROVA ALL'UNANIMITÀ LA
SEGUENTE MOZIONE
Art. 1 - Principi e Tutele
- Gli studenti e le studentesse, nella comunità universitaria,
sono portatori di diritti senza distinzione di sesso, nazionalità,
condizione familiare e sociale, provenienza territoriale,
orientamento religioso, politico e sessuale e con pari dignità
rispetto alle altre componenti universitarie.
- L'Università è una comunità umana e scientifica, di
insegnamento e di ricerca. È suo compito contribuire
all'innalzamento del livello delle conoscenze scientifiche e
trasmettere il sapere disponibile alle nuove generazioni. È altresì
suo compito formare le nuove generazioni al libero esercizio del
pensiero e al senso della responsabilità sociale delle proprie
funzioni attuali e future
- Tutti gli studenti hanno il diritto di accedere a percorsi
formativi di ogni livello, a prescindere dalle condizioni
economiche e sociali.
- Gli studenti hanno diritto ad una didattica qualificata e
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi, culturali
e professionalizzanti del corso di studio.
- Gli studenti hanno diritto ad accedere agli strumenti necessari
per colmare eventuali lacune culturali, inerenti al percorso di
studio.
- Gli studenti hanno diritto a partecipare alla vita
universitaria secondo i principi di autonomia di pensiero e di
libera espressione delle proprie opinioni.
- Gli studenti hanno il diritto di associarsi od organizzarsi
collettivamente e riunirsi in assemblea nei luoghi dell'Università,
manifestando le proprie opinioni pubblicamente.
- Gli studenti hanno il diritto di avere luoghi dell'Ateneo
dedicati alle attività sociali, di studio e di confronto
collettivo.
- Gli studenti diversamente abili hanno diritto a partecipare
attivamente e pienamente ad ogni fase della vita universitaria.
L'Ateneo provvede a rimuovere gli ostacoli all'integrazione nella
comunità universitaria anche attraverso l'istituzione di un ufficio
per l'accoglienza ed il supporto necessario per venire incontro
agli specifici bisogni ed esigenze.
- Gli studenti, individualmente o attraverso le rappresentanze
studentesche, hanno diritto di denunciare violazioni della presente
carta agli organi competenti e al Rettore. Il Rettore vigila sul
rispetto dei diritti sanciti dalla presente Carta.
- Gli studenti hanno diritto a rivolgersi al Garante degli
Studenti che è a disposizione di questi per assisterli
nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o
doglianze.
Art. 2 -
Didattica
- Gli studenti hanno diritto ad una didattica organizzata e
svolta dal titolare dell'insegnamento finalizzata al raggiungimento
degli obiettivi formativi ed ai risultati attesi.
- Gli studenti hanno diritto di presentare piani di studio
individuali e di inserire attività formative a loro scelta in base
ai loro interessi all'interno degli stessi, nei limiti stabiliti
dagli ordinamenti didattici, con la preventiva approvazione da
parte della competente struttura didattica.
- Gli studenti hanno diritto di frequentare corsi di recupero
organizzati dalle Facoltà di appartenenza nel caso vengano
riscontrate lacune nella loro preparazione attraverso opportune
valutazioni all'atto dell'iscrizione ai corsi di laurea, ai corsi
di laurea magistrale e quelli a ciclo unico. Tali corsi devono
essere tenuti in orari compatibili con l'orario di lezione e fuori
dalla sessione d'esame. Gli studenti possono scegliere se sostenere
la prova di verifica, ove prevista, subito dopo la conclusione del
corso o durante le sessioni d'esame nell'arco del primo anno. Se lo
studente non supera la valutazione ha diritto ad ulteriori prove e
comunque non viene preclusa la possibilità di sostenere gli esami
previsti dal piano degli studi ad eccezione di quelli per i quali
sia propedeutico il recupero del debito formativo, fermo restando
il rispetto delle propedeuticità ove esistenti.
- Gli studenti hanno diritto di organizzare attività formative,
culturali e seminariali con l'appoggio materiale dell'Università,
nel rispetto della normativa vigente.
- Gli studenti hanno diritto ad attività di orientamento e
tutorato. I Corsi di studio e le Facoltà provvedono a distribuire
tali attività tra il personale docente, quale parte integrante dei
rispettivi carichi didattici.
- Gli studenti hanno diritto di vedersi assegnato, al momento
dell'iscrizione, un tutor-docente che li segua per tutto il
percorso di studio.
- Gli studenti diversamente abili hanno diritto ad essere
affiancati da personale qualificato.
- Gli studenti hanno diritto ad essere ricevuti dai docenti
presso le strutture dell'Ateneo, in orari di ricevimento comunicati
ad inizio anno, almeno un giorno di ricevimento la settimana, per
una durata non inferiore a due ore, da tenersi nelle strutture
dell'Ateneo nell'arco dell'anno accademico ed in caso di necessità
a prendere appuntamento con i docenti per essere ricevuti in orari
diversi. Tali orari devono essere affissi in bacheca e pubblicati
sui siti internet della Facoltà o dei Corsi di Studio.
- Gli studenti hanno il diritto di seguire le lezioni, le
esercitazioni di laboratorio senza sovrapposizione con le attività
di tirocini. Le lezioni ed i tirocini devono svolgersi
preferibilmente nella fascia oraria 8.00-20.00. Gli studenti hanno
diritto ad una pausa pranzo di almeno un'ora. I Presidi vigilano
sul rispetto di tale norma.
- La rilevazione della frequenza con firme o altro sistema alle
lezioni è consentita esclusivamente nei casi previsti
dall'Ateneo.
- Gli studenti hanno diritto a strutture didattiche idonee che
consentano una reale fruizione dei corsi, delle biblioteche e dei
laboratori. In particolare devono essere garantite aule con un
numero sufficiente di posti a sedere, biblioteche e spazi studio
convenientemente attrezzati, laboratori funzionanti e accessibili.
L'Ateneo deve attrezzare un numero sufficiente di aule informatiche
e adeguata copertura WI-FI per garantire agli studenti l'accesso
alle reti telematiche.Deve essere rimossa ogni barriera
architettonica che possa impedire la frequenza dei corsi, la
partecipazione agli esami, l'accesso alla biblioteca e agli spazi
universitari.
- Gli studenti hanno diritto ad ottenere i certificati relativi
alla propria carriera, avendoa accesso a tale servizio tramite i
mezzi informatici. Le segreterie studenti devono avere una casella
di posta elettronica dedicata alla corrispondenza con gli
studenti.
- Gli studenti che partecipano ad attività di seminari, convegni
o progetti riconosciuti affini dal Consiglio di Corso di Laurea di
appartenenza, hanno diritto di chiederne il riconoscimento in CFU
delle ore svolte secondo i rispettivi ordinamenti didattici. Gli
studenti, che per tale attività hanno accumulato un ritardo nella
consegna dei compiti inerenti i laboratori hanno diritto ad una
proroga dei termini stabiliti, da concordare con il docente
responsabile del laboratorio, previo parere della struttura
didattica competente.
- In caso di prove d'esame integrate tra diversi insegnamenti,
ciascun insegnamento non può essere inferiore a 3 CFU né prevedere
frammentazione decimale dei crediti.
- Nel caso in cui le competenti strutture didattiche, in corso
d'anno, apportino modifiche all'offerta formativa o all'erogazione
dei corsi, gli studenti interessati hanno diritto di modificare il
piano di studi, nella parte interessata dalla modifica, durante un
qualsiasi momento dell'A.A. in corso, senza costi.
- Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento della
prova finale con il docente relatore, autonomamente scelto dallo
studente.
- Gli studenti hanno diritto a portare a compimento il lavoro per
la prova finale in tempi proporzionati al numero di CFU per essa
previsti dall'ordinamento didattico del proprio corso di
studi.
18. La valutazione della prova finale dello studente in ogni caso
non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del
percorso di studio.
- Gli studenti hanno diritto di valutare in maniera anonima,
attraverso apposite schede di valutazione, i corsi frequentati. La
distribuzione di tali schede avviene all'interno di ogni periodo
didattico. Le schede sono esaminate dal Nucleo di Valutazione che
garantisce la pubblicità dei risultati in forma disaggregata per
ciascun insegnamento.
- Gli studenti hanno diritto di accedere ai dati statistici,
elaborati dal centro di calcolo d'Ateneo, relativi agli esiti dei
percorsi formativi, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 3 - Modalità d'esame e
valutazione
^
- Per ogni anno accademico per ciascun insegnamento ogni studente
ha diritto ad un numero minimo di 7 appelli e ad un ulteriore
appello straordinario per gli studenti fuori corso.
- E' diritto degli studenti poter sostenere tutti gli esami, per
i quali abbiano acquisito la frequenza, in ogni sessione e in tutti
gli appelli, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali
attestazioni di presenza previste dall'ordinamento degli studi Tali
appelli devono essere posti ad intervalli di almeno due settimane.
Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo
stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono
sovrapporsi.
- Gli studenti hanno diritto, prima dell'inizio del corso, di
avere tutte le informazioni relative alla prova d'esame e al
materiale didattico. L'accesso a tale materiale, attraverso la
biblioteca, centro servizi delle Facoltà e/o siti internet deve
essere garantito e gratuito. In ogni caso la preparazione ed il
sostenimento dell'esame non possono essere legati alla verifica
dell'utilizzo, da parte dello studente, di uno specifico libro di
testo. La prova d'esame deve vertere sul programma del corso,
opportunamente divulgato. Il programma del corso e i relativi
contenuti devono essere presenti nel materiale didattico indicato
dal docente e pubblicato nella Guida dello studente.
- Nel caso in cui lo studente non condivida la valutazione della
commissione esaminatrice ha diritto di ritirarsi, senza che sia
trascritto negli atti relativi alla propria carriera . L'esame in
tal caso può essere annotato come "non concluso" soltanto per fini
statistici, garantendo l'anonimato dello studente.
5. Gli studenti hanno diritto di conoscere, fermo restando il
giudizio della commissione, gli elementi di giudizio che hanno
portato all'esito della prova d'esame e, in caso di prova scritta,
a prendere visione del proprio elaborato e di conoscere le modalità
di correzione.
6. La valutazione del profitto degli studenti non deve essere in
alcun modo effettuata sul rendimento di precedenti esami. È diritto
dello studente consegnare il libretto alla conclusione dell'esame
per l'identificazione e, in caso di esito positivo, per la
verbalizzazione dello stesso.
7. Gli studenti hanno diritto ad iscriversi all'anno di corso
successivo indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal
numero di crediti acquisiti ferma restando la possibilità di
iscriversi come studente ripetente.
8. Gli studenti hanno diritto di conoscere il calendario degli
esami di profitto, non oltre il 30 ottobre di ogni anno. Le date
degli appelli, che devono essere pubblicate almeno trenta giorni
prima dell'inizio della sessione, non possono essere in nessun caso
anticipate. La data di un appello può essere posticipata solo
previa autorizzazione del Preside.
9. Gli studenti hanno diritto, nei casi di difficoltà
amministrativa nell'attestazione dell'acquisizione della frequenza,
a fornire tale attestazione attraverso autocertificazione, con
verifica successiva da parte delle strutture amministrative.
Art. 4 - Tirocini e
Stage
^
1. Gli studenti hanno diritto ad effettuare stage e tirocini
secondo le finalità didattiche stabilite dalle strutture
competenti, nel rispetto dei tempi di studio, di vita e delle
condizioni socio economiche dello studente. Le convenzioni
stipulate con le strutture di tirocinio devono attenersi alla
presente carta e devono prevedere orari compatibili con le esigenze
degli studi e devono escludere i
turni di notte. Nel caso di tirocinio gli studenti non possono in
ogni caso essere utilizzati per sostituire personale della
struttura ospitante. Il Preside della Facoltà, in accordo con il
responsabile della struttura, vigila sul rispetto di tale
norma.
2. Gli studenti hanno diritto di essere seguiti e guidati, nello
svolgimento delle mansioni e delle attività formative presso le
strutture ospitanti il tirocinio o lo stage, da un tutore
individuato tra i docenti universitari indicato dalle competenti
strutture didattiche e da un tutore individuato dalla struttura
ospitante.
3. Gli studenti nelle strutture di tirocinio ospitanti, siano esse
pubbliche o private, hanno diritto a:
a. copertura assicurativa per infortuni e verso terzi;
b. svolgere il tirocinio nei giorni feriali, all'interno del
periodo didattico Settembre-Luglio;
c. svolgere le attività di tirocinio in orari diversi da quelli
destinati alla didattica frontale;
d. svolgere un monte ore corrispondente al numero di crediti
indicato nell'ordinamento didattico del corso;
e. Lo studente può richiedere di svolgere non più di 5 ore di
tirocinio al giorno. Il raggiungimento dei luoghi di tirocinio
obbligatori fuori dalla sede dell'Ateneo deve essere garantito
dall'Università.
4. Gli studenti hanno diritto ad una sospensione dai turni di
tirocinio di almeno 5 giorni feriali prima dell'appello d'esame. Il
controllo del regolare svolgimento delle attività di tirocinio è
affidato alla commissione paritetica della Facoltà
interessata.
5. Gli studenti hanno diritto di valutare le strutture e le
attività di tirocinio attraverso questionari anonimi, distribuiti
in ciascun periodo didattico dalla Facoltà di appartenenza. I
risultati dei questionari anonimi riferiti anche alla struttura
ospitante, esaminati dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, sono
resi pubblici presso le strutture dell'Ateneo.
6. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione del tirocinio,
ove previsto, basata esclusivamente sugli obiettivi raggiunti.
Qualora siano previsti obiettivi relativi a periodi di tempo
definiti, gli stessi sono certificati dai docenti o dai
responsabili delle strutture di tirocinio al termine di ogni
periodo prestabilito.
7. Qualora una particolare tipologia di tirocinio non renda
possibile il rispetto delle norme prescritte in materia di giorni e
di orari di svolgimento, può essere stipulata una convenzione
apposita. La stipula, l'approvazione e l'attivazione di una
convenzione che deroghi dalle norme prescritte dal presente
articolo sono subordinate al parere favorevole del Consiglio
Studentesco o di una sua apposita commissione. In questi casi lo
schema di convenzione deve riportare esplicitamente le ragioni che
giustificano la introdotta deroga.
Art. 5 - Studenti
lavoratori
1. Gli studenti che attestino, con opportuna certificazione, la
loro condizione di lavoratori, possono concordare con le strutture
didattiche competenti le modalità di didattica, di studio, d'esame,
adeguate alle loro esigenze
2. Gli studenti-lavoratori hanno diritto di vedersi riconosciute
le attività lavorative svolte come attività di tirocinio, purché
attinenti alle finalità didattiche del Corso di Laurea di
appartenenza, previo parere della struttura didattica
competente.
3. Nessuna distinzione né riguardo al programma né alla modalità
d'esame può essere operata fra studenti lavoratori e non.
4. Gli studenti lavoratori hanno diritto di concordare con il
docente un orario di ricevimento, che tenga conto delle esigenze di
entrambi.
Art. 6 - Studenti
stranieri
1. Gli studenti stranieri hanno diritto di partecipare attivamente
e pienamente a tutte le fasi della vita universitaria all'interno
delle Facoltà. L'Ateneo ne garantisce l'integrazione nella comunità
universitaria, nel rispetto delle diversità religiose e culturali
dello studente.
2. Gli studenti stranieri hanno diritto a migliorare il loro
livello di conoscenza della lingua italiana; a tal fine
l'Università gratuitamente organizza appositi corsi anche per gli
studenti ERASMUS e di altri programmi di scambio internazionale e
per studenti provenienti da paesi in via di sviluppo.
Art. 7 - Rappresentanti degli
studenti
1. Gli studenti hanno diritto ad essere rappresentati in tutti i
consessi dell'Ateneo, secondo le norme di legge dello
Statuto.
2. I rappresentanti eletti dagli studenti hanno diritto di
partecipare ai lavori dei Consigli o Commissioni in cui sono stati
eletti o nominati. In caso di concomitanza con lezioni o attività
di laboratorio e tirocinio con frequenza obbligatoria, l'assenza
viene giustificata e non rientra nel computo delle assenze dello
studente, purché il rappresentante partecipi ai suddetti consessi.
In caso di concomitanza con esami il rappresentante può concordare
con il presidente della commissione esaminatrice il rinvio
dell'appello, purché partecipi al consesso di appartenenza.
3. La rappresentanza studentesca ha diritto a spazi dedicati ed
attrezzature all'interno di ogni Facoltà.
4. La rappresentanza studentesca ha diritto all'accesso gratuito
agli atti relativi alle proprie funzioni, ferma restando la
normativa vigente.
5. I rappresentanti degli studenti hanno diritto ad essere
informati preventivamente sui contenuti, sugli orari e sulla sede
dei consessi in cui sono stati eletti.
Il Presidente
Mattia Sogaro
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