Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

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8 settembre 2011

Prot. n.48
Spedito il 8 settembre 2011

Roma, 8 settembre 2011
Alla c.a. Ministro
On.le Avv. Mariastella GELMINI
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

E p.c. Direttore Generale
Dott. Daniele LIVON
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
SEDE

 

 

Oggetto: CARTA DEI DIRITTI DEGLI STUDENTI

Adunanza dell'8 settembre 2011

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

APPROVA ALL'UNANIMITÀ LA SEGUENTE MOZIONE

Art. 1 - Principi e Tutele

  1. Gli studenti e le studentesse, nella comunità universitaria, sono portatori di diritti senza distinzione di sesso, nazionalità, condizione familiare e sociale, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico e sessuale e con pari dignità rispetto alle altre componenti universitarie.
  2. L'Università è una comunità umana e scientifica, di insegnamento e di ricerca. È suo compito contribuire all'innalzamento del livello delle conoscenze scientifiche e trasmettere il sapere disponibile alle nuove generazioni. È altresì suo compito formare le nuove generazioni al libero esercizio del pensiero e al senso della responsabilità sociale delle proprie funzioni attuali e future
  3. Tutti gli studenti hanno il diritto di accedere a percorsi formativi di ogni livello, a prescindere dalle condizioni economiche e sociali.
  4. Gli studenti hanno diritto ad una didattica qualificata e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi, culturali e professionalizzanti del corso di studio.
  5. Gli studenti hanno diritto ad accedere agli strumenti necessari per colmare eventuali lacune culturali, inerenti al percorso di studio.
  6. Gli studenti hanno diritto a partecipare alla vita universitaria secondo i principi di autonomia di pensiero e di libera espressione delle proprie opinioni.
  7. Gli studenti hanno il diritto di associarsi od organizzarsi collettivamente e riunirsi in assemblea nei luoghi dell'Università, manifestando le proprie opinioni pubblicamente.
  8. Gli studenti hanno il diritto di avere luoghi dell'Ateneo dedicati alle attività sociali, di studio e di confronto collettivo.
  9. Gli studenti diversamente abili hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente ad ogni fase della vita universitaria. L'Ateneo provvede a rimuovere gli ostacoli all'integrazione nella comunità universitaria anche attraverso l'istituzione di un ufficio per l'accoglienza ed il supporto necessario per venire incontro agli specifici bisogni ed esigenze.
  10. Gli studenti, individualmente o attraverso le rappresentanze studentesche, hanno diritto di denunciare violazioni della presente carta agli organi competenti e al Rettore. Il Rettore vigila sul rispetto dei diritti sanciti dalla presente Carta.
  11. Gli studenti hanno diritto a rivolgersi al Garante degli Studenti che è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze.

Art. 2 - Didattica

  1. Gli studenti hanno diritto ad una didattica organizzata e svolta dal titolare dell'insegnamento finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi ed ai risultati attesi.
  2. Gli studenti hanno diritto di presentare piani di studio individuali e di inserire attività formative a loro scelta in base ai loro interessi all'interno degli stessi, nei limiti stabiliti dagli ordinamenti didattici, con la preventiva approvazione da parte della competente struttura didattica.
  3. Gli studenti hanno diritto di frequentare corsi di recupero organizzati dalle Facoltà di appartenenza nel caso vengano riscontrate lacune nella loro preparazione attraverso opportune valutazioni all'atto dell'iscrizione ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale e quelli a ciclo unico. Tali corsi devono essere tenuti in orari compatibili con l'orario di lezione e fuori dalla sessione d'esame. Gli studenti possono scegliere se sostenere la prova di verifica, ove prevista, subito dopo la conclusione del corso o durante le sessioni d'esame nell'arco del primo anno. Se lo studente non supera la valutazione ha diritto ad ulteriori prove e comunque non viene preclusa la possibilità di sostenere gli esami previsti dal piano degli studi ad eccezione di quelli per i quali sia propedeutico il recupero del debito formativo, fermo restando il rispetto delle propedeuticità ove esistenti.
  4. Gli studenti hanno diritto di organizzare attività formative, culturali e seminariali con l'appoggio materiale dell'Università, nel rispetto della normativa vigente.
  5. Gli studenti hanno diritto ad attività di orientamento e tutorato. I Corsi di studio e le Facoltà provvedono a distribuire tali attività tra il personale docente, quale parte integrante dei rispettivi carichi didattici.
  6. Gli studenti hanno diritto di vedersi assegnato, al momento dell'iscrizione, un tutor-docente che li segua per tutto il percorso di studio.
  7. Gli studenti diversamente abili hanno diritto ad essere affiancati da personale qualificato.
  8. Gli studenti hanno diritto ad essere ricevuti dai docenti presso le strutture dell'Ateneo, in orari di ricevimento comunicati ad inizio anno, almeno un giorno di ricevimento la settimana, per una durata non inferiore a due ore, da tenersi nelle strutture dell'Ateneo nell'arco dell'anno accademico ed in caso di necessità a prendere appuntamento con i docenti per essere ricevuti in orari diversi. Tali orari devono essere affissi in bacheca e pubblicati sui siti internet della Facoltà o dei Corsi di Studio.
  9. Gli studenti hanno il diritto di seguire le lezioni, le esercitazioni di laboratorio senza sovrapposizione con le attività di tirocini. Le lezioni ed i tirocini devono svolgersi preferibilmente nella fascia oraria 8.00-20.00. Gli studenti hanno diritto ad una pausa pranzo di almeno un'ora. I Presidi vigilano sul rispetto di tale norma.
  10. La rilevazione della frequenza con firme o altro sistema alle lezioni è consentita esclusivamente nei casi previsti dall'Ateneo.
  11. Gli studenti hanno diritto a strutture didattiche idonee che consentano una reale fruizione dei corsi, delle biblioteche e dei laboratori. In particolare devono essere garantite aule con un numero sufficiente di posti a sedere, biblioteche e spazi studio convenientemente attrezzati, laboratori funzionanti e accessibili. L'Ateneo deve attrezzare un numero sufficiente di aule informatiche e adeguata copertura WI-FI per garantire agli studenti l'accesso alle reti telematiche.Deve essere rimossa ogni barriera architettonica che possa impedire la frequenza dei corsi, la partecipazione agli esami, l'accesso alla biblioteca e agli spazi universitari.
  12. Gli studenti hanno diritto ad ottenere i certificati relativi alla propria carriera, avendoa accesso a tale servizio tramite i mezzi informatici. Le segreterie studenti devono avere una casella di posta elettronica dedicata alla corrispondenza con gli studenti.
  13. Gli studenti che partecipano ad attività di seminari, convegni o progetti riconosciuti affini dal Consiglio di Corso di Laurea di appartenenza, hanno diritto di chiederne il riconoscimento in CFU delle ore svolte secondo i rispettivi ordinamenti didattici. Gli studenti, che per tale attività hanno accumulato un ritardo nella consegna dei compiti inerenti i laboratori hanno diritto ad una proroga dei termini stabiliti, da concordare con il docente responsabile del laboratorio, previo parere della struttura didattica competente.
  14. In caso di prove d'esame integrate tra diversi insegnamenti, ciascun insegnamento non può essere inferiore a 3 CFU né prevedere frammentazione decimale dei crediti.
  15. Nel caso in cui le competenti strutture didattiche, in corso d'anno, apportino modifiche all'offerta formativa o all'erogazione dei corsi, gli studenti interessati hanno diritto di modificare il piano di studi, nella parte interessata dalla modifica, durante un qualsiasi momento dell'A.A. in corso, senza costi.
  16. Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento della prova finale con il docente relatore, autonomamente scelto dallo studente.
  17. Gli studenti hanno diritto a portare a compimento il lavoro per la prova finale in tempi proporzionati al numero di CFU per essa previsti dall'ordinamento didattico del proprio corso di studi.
    18. La valutazione della prova finale dello studente in ogni caso non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studio.
  18. Gli studenti hanno diritto di valutare in maniera anonima, attraverso apposite schede di valutazione, i corsi frequentati. La distribuzione di tali schede avviene all'interno di ogni periodo didattico. Le schede sono esaminate dal Nucleo di Valutazione che garantisce la pubblicità dei risultati in forma disaggregata per ciascun insegnamento.
  19. Gli studenti hanno diritto di accedere ai dati statistici, elaborati dal centro di calcolo d'Ateneo, relativi agli esiti dei percorsi formativi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3 - Modalità d'esame e valutazione ^

  1. Per ogni anno accademico per ciascun insegnamento ogni studente ha diritto ad un numero minimo di 7 appelli e ad un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso.
  2. E' diritto degli studenti poter sostenere tutti gli esami, per i quali abbiano acquisito la frequenza, in ogni sessione e in tutti gli appelli, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di presenza previste dall'ordinamento degli studi Tali appelli devono essere posti ad intervalli di almeno due settimane. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono sovrapporsi.
  3. Gli studenti hanno diritto, prima dell'inizio del corso, di avere tutte le informazioni relative alla prova d'esame e al materiale didattico. L'accesso a tale materiale, attraverso la biblioteca, centro servizi delle Facoltà e/o siti internet deve essere garantito e gratuito. In ogni caso la preparazione ed il sostenimento dell'esame non possono essere legati alla verifica dell'utilizzo, da parte dello studente, di uno specifico libro di testo. La prova d'esame deve vertere sul programma del corso, opportunamente divulgato. Il programma del corso e i relativi contenuti devono essere presenti nel materiale didattico indicato dal docente e pubblicato nella Guida dello studente.
  4. Nel caso in cui lo studente non condivida la valutazione della commissione esaminatrice ha diritto di ritirarsi, senza che sia trascritto negli atti relativi alla propria carriera . L'esame in tal caso può essere annotato come "non concluso" soltanto per fini statistici, garantendo l'anonimato dello studente.
    5. Gli studenti hanno diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, gli elementi di giudizio che hanno portato all'esito della prova d'esame e, in caso di prova scritta, a prendere visione del proprio elaborato e di conoscere le modalità di correzione.
    6. La valutazione del profitto degli studenti non deve essere in alcun modo effettuata sul rendimento di precedenti esami. È diritto dello studente consegnare il libretto alla conclusione dell'esame per l'identificazione e, in caso di esito positivo, per la verbalizzazione dello stesso.
    7. Gli studenti hanno diritto ad iscriversi all'anno di corso successivo indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti ferma restando la possibilità di iscriversi come studente ripetente.
    8. Gli studenti hanno diritto di conoscere il calendario degli esami di profitto, non oltre il 30 ottobre di ogni anno. Le date degli appelli, che devono essere pubblicate almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione, non possono essere in nessun caso anticipate. La data di un appello può essere posticipata solo previa autorizzazione del Preside.
    9. Gli studenti hanno diritto, nei casi di difficoltà amministrativa nell'attestazione dell'acquisizione della frequenza, a fornire tale attestazione attraverso autocertificazione, con verifica successiva da parte delle strutture amministrative.

Art. 4 - Tirocini e Stage ^
1. Gli studenti hanno diritto ad effettuare stage e tirocini secondo le finalità didattiche stabilite dalle strutture competenti, nel rispetto dei tempi di studio, di vita e delle condizioni socio economiche dello studente. Le convenzioni stipulate con le strutture di tirocinio devono attenersi alla presente carta e devono prevedere orari compatibili con le esigenze degli studi e devono escludere i turni di notte. Nel caso di tirocinio gli studenti non possono in ogni caso essere utilizzati per sostituire personale della struttura ospitante. Il Preside della Facoltà, in accordo con il responsabile della struttura, vigila sul rispetto di tale norma.
2. Gli studenti hanno diritto di essere seguiti e guidati, nello svolgimento delle mansioni e delle attività formative presso le strutture ospitanti il tirocinio o lo stage, da un tutore individuato tra i docenti universitari indicato dalle competenti strutture didattiche e da un tutore individuato dalla struttura ospitante.
3. Gli studenti nelle strutture di tirocinio ospitanti, siano esse pubbliche o private, hanno diritto a:
a. copertura assicurativa per infortuni e verso terzi;
b. svolgere il tirocinio nei giorni feriali, all'interno del periodo didattico Settembre-Luglio;
c. svolgere le attività di tirocinio in orari diversi da quelli destinati alla didattica frontale;
d. svolgere un monte ore corrispondente al numero di crediti indicato nell'ordinamento didattico del corso;
e. Lo studente può richiedere di svolgere non più di 5 ore di tirocinio al giorno. Il raggiungimento dei luoghi di tirocinio obbligatori fuori dalla sede dell'Ateneo deve essere garantito dall'Università.
4. Gli studenti hanno diritto ad una sospensione dai turni di tirocinio di almeno 5 giorni feriali prima dell'appello d'esame. Il controllo del regolare svolgimento delle attività di tirocinio è affidato alla commissione paritetica della Facoltà interessata.
5. Gli studenti hanno diritto di valutare le strutture e le attività di tirocinio attraverso questionari anonimi, distribuiti in ciascun periodo didattico dalla Facoltà di appartenenza. I risultati dei questionari anonimi riferiti anche alla struttura ospitante, esaminati dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, sono resi pubblici presso le strutture dell'Ateneo.
6. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione del tirocinio, ove previsto, basata esclusivamente sugli obiettivi raggiunti. Qualora siano previsti obiettivi relativi a periodi di tempo definiti, gli stessi sono certificati dai docenti o dai responsabili delle strutture di tirocinio al termine di ogni periodo prestabilito.
7. Qualora una particolare tipologia di tirocinio non renda possibile il rispetto delle norme prescritte in materia di giorni e di orari di svolgimento, può essere stipulata una convenzione apposita. La stipula, l'approvazione e l'attivazione di una convenzione che deroghi dalle norme prescritte dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole del Consiglio Studentesco o di una sua apposita commissione. In questi casi lo schema di convenzione deve riportare esplicitamente le ragioni che giustificano la introdotta deroga.
Art. 5 - Studenti lavoratori
1. Gli studenti che attestino, con opportuna certificazione, la loro condizione di lavoratori, possono concordare con le strutture didattiche competenti le modalità di didattica, di studio, d'esame, adeguate alle loro esigenze
2. Gli studenti-lavoratori hanno diritto di vedersi riconosciute le attività lavorative svolte come attività di tirocinio, purché attinenti alle finalità didattiche del Corso di Laurea di appartenenza, previo parere della struttura didattica competente.
3. Nessuna distinzione né riguardo al programma né alla modalità d'esame può essere operata fra studenti lavoratori e non.
4. Gli studenti lavoratori hanno diritto di concordare con il docente un orario di ricevimento, che tenga conto delle esigenze di entrambi.
Art. 6 - Studenti stranieri
1. Gli studenti stranieri hanno diritto di partecipare attivamente e pienamente a tutte le fasi della vita universitaria all'interno delle Facoltà. L'Ateneo ne garantisce l'integrazione nella comunità universitaria, nel rispetto delle diversità religiose e culturali dello studente.
2. Gli studenti stranieri hanno diritto a migliorare il loro livello di conoscenza della lingua italiana; a tal fine l'Università gratuitamente organizza appositi corsi anche per gli studenti ERASMUS e di altri programmi di scambio internazionale e per studenti provenienti da paesi in via di sviluppo.
Art. 7 - Rappresentanti degli studenti
1. Gli studenti hanno diritto ad essere rappresentati in tutti i consessi dell'Ateneo, secondo le norme di legge dello Statuto.
2. I rappresentanti eletti dagli studenti hanno diritto di partecipare ai lavori dei Consigli o Commissioni in cui sono stati eletti o nominati. In caso di concomitanza con lezioni o attività di laboratorio e tirocinio con frequenza obbligatoria, l'assenza viene giustificata e non rientra nel computo delle assenze dello studente, purché il rappresentante partecipi ai suddetti consessi. In caso di concomitanza con esami il rappresentante può concordare con il presidente della commissione esaminatrice il rinvio dell'appello, purché partecipi al consesso di appartenenza.
3. La rappresentanza studentesca ha diritto a spazi dedicati ed attrezzature all'interno di ogni Facoltà.
4. La rappresentanza studentesca ha diritto all'accesso gratuito agli atti relativi alle proprie funzioni, ferma restando la normativa vigente.
5. I rappresentanti degli studenti hanno diritto ad essere informati preventivamente sui contenuti, sugli orari e sulla sede dei consessi in cui sono stati eletti.

 

Il Presidente
Mattia Sogaro



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