Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

Indice della pagina


  • Home pageDocumenti2021Raccomandazione somministrazione vaccini anti Covid per studenti area medico sanitaria

12 febbraio 2021

Roma, 12 febbraio 2021

 

Alla cortese attenzione

dell'On. Ministro dott. Gaetano Manfredi

Ministero dell'Università e della Ricerca

 

dell'On.Vice Ministro dott.ssa Anna Ascani

Ministero dell'Università e della Ricerca

 

e p.c.

Al Segretario Generale dott.ssa Maria Letizia Melina

Ministero dell'Università e della Ricerca

 

LORO SEDI

 

 

OGGETTO: Raccomandazione somministrazione vaccini anti Covid per studenti area medico sanitaria

Adunanza n. VIII del 11-12 febbraio 2021

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

VISTI gli artt. 16, 32, 33, 34, 35 e 38, Cost.

VISTO l'Art. 18 della legge 196 del 1997 in tutti i suoi commi.

VISTO l'art. 4, punto 3 della Carta dei Diritti Degli Studenti, approvata dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari l'8 settembre 2011, che recita: "Gli studenti nelle strutture di tirocinio ospitanti, siano esse pubbliche o private, hanno diritto a:

a) copertura assicurativa per infortuni e verso terzi;

b) svolgere il tirocinio nei giorni feriali, all'interno del periodo didattico settembre-luglio;

c) svolgere le attività di tirocinio in orari diversi da quelli destinati alla didattica frontale;

d) svolgere un monte ore corrispondente al numero di crediti indicato nell'ordinamento didattico del corso;

e)  Lo studente può richieder di svolgere non più di 5 ore di tirocinio al giorno. Il raggiungimento dei luoghi di tirocinio obbligatori fuori dalla sede dell'Ateneo deve essere garantito dall'Università."

VISTO l'art. 15 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (nella sua ultima versione con le modifiche di

cui al D. Lgs.  n. 106/2009), che al punto 1, lett. a, b e c recita:

  1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo  coerente  nella  prevenzione  le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;", che altresì precisa nell'art.

  1. che si debba intendere per lavoratore: "persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito  dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, ..." ed ancora "l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o alle apparecchiature in questione".

VISTO il principio espresso in successive pronunce della Corte di Cassazione (Cass. 12 gennaio 2002, n. 326; Cass. 11 maggio 2007, n. 11622; Cass. 7 aprile 2009, n. 15009; Cass. 10 gennaio 2013, n. 536) riguardanti il lavoro dei giovani, l'inesperienza e la giovane età postulano una maggiore intensità degli obblighi prevenzionistici a carico del datore di lavoro.

VISTO che il Ministero del lavoro con interpello n. 1/2013 ha precisato che l'equiparazione tra i tirocinanti ed i lavoratori, che, indipendentemente dalla formula contrattuale, svolgono un'attività lavorativa, effettuata dal succitato art. 2 del d.lgs. n. 81/2008, assume valore solo ai fini dell'applicazione delle prescrizioni sancite dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

VISTO il D.L. n. 83 luglio 2020 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

CONSIDERATO che il Ministero della Salute ha già iniziato la somministrazione delle dosi di vaccino SARS-CoV-2 Pfizer iniziate a distribuirsi a partire dal dicembre 2020, con trattative in corso per ampliare le forniture;

CONSIDERATO il ritardo occorso nella somministrazione di dette dosi che impedisce di svolgere il tirocinio in sicurezza presso le strutture, con gravi conseguenze anche sul piano dell'erogazione della didattica e quindi della carriera dello studente, oltre che ad un grave rischio sanitario;

TENUTO CONTO che la somministrazione riguarderà le categorie maggiormente a rischio, nonché quelle direttamente coinvolte nel contrasto alla pandemia; ed è stata dichiarata dal Ministro Speranza la volontà di destinare le dosi proprio al personale sanitario e ai degenti di RSA; si verrà a creare una notevole pressione sulla destinazione delle dosi e sulle priorità di somministrazione;

RICHIAMATA la mozione "Trattamento dello studente tirocinante" approvata dal CNSU in data 17 dicembre 2019

RICHIAMATA la mozione "Valutazione della destinazione delle dosi di vaccino del Sars-Cov-2 alle studentesse e agli studenti di area medico-sanitaria impegnati in attività di tirocinio" approvata dal CNSU in data 5 dicembre 2020

RACCOMANDA

Il Ministero affinché venga somministrato il vaccino anti SARS-CoV-2 agli studenti di area medico sanitaria, con priorità agli anni II - III delle triennali e V - VI di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi Dentaria.

 

Il Presidente

Luigi Leone Chiapparino



Versione pdf del documento