16 marzo 2017 Roma, 9 marzo 2017
Alla cortese attenzione dell'On. Ministro Sen. Valeria Fedeli Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e p.c.
Al Capo Dipartimento prof. Marco Mancini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Al Direttore Generale dott.ssa Maria Letizia Melina Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LORO SEDI
OGGETTO: CONVENZIONE QUADRO ANTICIPO PRATICANTATO FORENSE
Adunanza n. 5 del 9 e 10 marzo 2017
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
VISTO il decreto liberalizzazioni del Governo Monti, Decreto Legge n.1 del 24 Gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 Marzo 2012; VISTA la Legge n. 247 del 31 dicembre 2012, relativa a "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"; VISTO il D.M. n.70 del Ministero di Giustizia del 17 marzo 2016, contenente il "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 1 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" e, in particolare, l'art. 5; VISTA la Convenzione quadro nazionale firmata il 24 febbraio 2017 a Roma tra CNF e Conferenza dei Presidi di Giurisprudenza, relativa alle modalità di accesso sulla possibilità di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del percorso universitario; RICHIAMATA la mozione approvata all'unanimità da questo consiglio il 16 novembre 2016 "Tirocinio e corsi di formazione forensi"; ESPRIME Rammarico per il mancato coinvolgimento delle rappresentanze studentesche nella stesura della Convenzione quadro tra CNF e Conferenza dei Presidi di Giurisprudenza.
CHIEDE Che al momento dell'applicazione all'interno dei singoli atenei della suddetta Convenzione quadro si vada verso un'applicazione quanto più estensiva della stessa, in modo da consentire a quanti più studenti possibile l'accesso all'anticipo di un semestre del praticantato forense durante il percorso di studi. In quest'ottica, è opportuno ripensare l'art 3 della Convenzione quadro per quanto riguarda il vincolo di accesso che prevede di essere in regola con gli esami di profitto del quarto anno, in quanto rischia di essere lesivo per molti studenti che decidono di sostenere esami (seppur non fondamentali ai fini dell'accesso al praticantato) dei primi quattro anni durante il quinto anno. D'altra parte, si ritiene di poter mantenere il requisito di aver ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14). Conseguentemente si auspica che i Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche degli Atenei Italiani, a prevedere da piano di studi, che gli insegnamenti previsti dalla convenzione, siano tenuti non oltre il quarto anno di corso incluso.
Il Presidente Anna Azzalin Versione pdf del documento |
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