8 marzo 2017 Roma, 9 marzo 2017
Alla cortese attenzione dell'On. Ministro Sen. Valeria Fedeli Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e p.c.
Al Capo Dipartimento prof. Marco Mancini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Al Direttore Generale dott.ssa Maria Letizia Melina Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LORO SEDI
OGGETTO: INTERROGAZIONE SULL' AMMISSIONE DIRETTA AL CDL IN FISIOTERAPIA DA PARTE DEI POSSESSORI DI DIPLOMA DI MASSOFISIOTERAPIA TRIENNALE A.A. 2016-2017 - UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Adunanza n. 5 del 9 e 10 marzo 2017
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
VISTO il Decreto con n. di protocollo 6336 - V/2 Rep. n. 141/2017, relativo a "Ammissione diretta al III anno del Corso di Laurea in Fisioterapia da parte dei possessori di diploma di massofisioterapista triennale a.a. 2016/2017 - Elenco ammessi ed esclusi";
VISTO la Sentenza del TAR Puglia n. 00211/2015 REG.PROV.COLL. n. 00683/2010 REG.RIC.;
VISTO il Decreto Ministeriale del 30 giugno 2016, n. 546; VISTA la Legge Quadro del 21 dicembre 1978, n. 845 relativa alla formazione professionale;
VISTA la Legge n. 403 del 19 maggio 1971;
VISTA la Legge n. 43 dell'1 febbraio 2006;
VISTA la Legge n. 251 del 10 agosto 2000; VISTA la sentenza n° 952/2016, Reg. Ric. 135/2016 del TAR Puglia; VISTA la sentenza n° 06652/2016 Reg. Ric.del TAR Lazio; RICHIAMATO il protocollo n° 2/17 FU/PU, n°15/17 PN/PU del responsabile formazione universitaria A.I.FI. (Associazione italiana Fisioterapisti); VISTO il ricorso n° di registro generale 135 del 2016 TAR Puglia; VISTO il protocollo n° 1428 N/1 dell'Università di Foggia; VISTO il protocollo n° 0003816-V/2 del 28 gennaio 2016 dell'Università degli studi di Foggia, che chiede une parere in merito alla legittimità di un'eventuale iscrizione dei diplomati massofisioterapisti triennali al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia; CONSIDERATO che ad oggi il massaggiatore-massofisioterapista formatosi dopo l'anno 1999, da corsi di formazione erogati da istituti privati autorizzati dalla Regione e iniziati dopo il 31 dicembre 1995, è un operatore di interesse sanitario non riconducibile alle professioni sanitarie già esistenti, figurante nell'elenco degli operatori del comportato sanitario stilato dal ministero della salute;
CONSIDERATO che l'attestato di qualifica conseguito dal massaggiatore-massofisioterapista non è riconducibile per legge ai titoli di studio e di abilitazione del personale delle professioni sanitarie (tra i quali il fisioterapista) né consente l'accesso a percorsi accademici di riconversione;
CONSIDERATO che gli studenti che beneficiano del Decreto dell'Università degli Studi di Foggia saranno iscritti direttamente al terzo anno del percorso di studi;
RITENUTO che il Decreto dell'Università degli Studi di Foggia possa creare un pericoloso precedente o, peggio ancora, una scorciatoia per coloro che se lo possono permettere al fine di aggirare le prove di accesso previste a livello ministeriale per i corsi di studio delle c.d. professioni sanitarie;
CHIEDE
Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di chiarire a questo Consiglio quanto accaduto all'Università degli studi di Foggia e quali provvedimenti intenda mettere in campo.
Il Presidente
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