15 marzo 2017 Roma, 9 marzo 2017
Alla cortese attenzione dell'On. Ministro Sen. Valeria Fedeli Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e p.c.
Al Capo Dipartimento prof. Marco Mancini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Al Direttore Generale dott.ssa Maria Letizia Melina Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LORO SEDI
OGGETTO: MOZIONE CIRCA L'ACCORPAMENTO E LA REGIONALIZZAZIONE DEGLI ENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Adunanza del 9 e 10 marzo 2017
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
VISTO il D.lgs. n. 68/2012 "Revisione della normativa di principio in materia di Diritto allo Studio" VISTA l'art. 271 della Legge n. 208 del 28/12/2015 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018" che stabilisce che "ai fini dell'accesso alle risorse appartenenti al predetto fondo, ciascuna regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, prevedendo comunque una rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi. "; VISTO l'art. 4, comma 5, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che "i consigli di amministrazione [...] devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte." TENUTO CONTO del parere approvato nel corso dell'adunanza n. 2 del 15 e 16 riguardo le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2017); CONSIDERATO che alcune Regioni dispongono ancora di un sistema di diritto allo studio caratterizzato dalla presenza di diversi enti territoriali (Sicilia, Campania, Lazio, Veneto) o da una gestione affidata direttamente agli Atenei (Lombardia, Calabria); CONSIDERATO che l'istituzione di un unico ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio può consentire di introdurre un regime omogeneo su tutta la regione, mentre la presenza di enti diversi dà luogo a sistemi di diritto allo studio diversificati all'interno dello stesso territorio regionale;
CHIEDE
L'attuazione della riorganizzazione degli enti per il diritto allo studio. Che si stabiliscano dei meccanismi, anche in deroga all'art.4, comma 5, del dl 95/2012, per garantire un numero adeguato di rappresentanti degli studenti negli organi direttivi degli enti regionali unici, erogatori di servizi, sulla base delle caratteristiche degli atenei presenti nella regione. Che vi sia il coinvolgimento del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari nei processi decisionali riguardanti l'attuazione dei punti suddetti.
Il Presidente Anna Azzalin Versione pdf del documento |
Motore di ricercaMenu SecondarioLink utiliMUR |