Emblema della Repubblica Italiana

Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari

Ministero dell'Università e della Ricerca

2022-2025

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15 marzo 2017

Roma, 9 marzo 2017

 

Alla cortese attenzione dell'On. Ministro Sen. Valeria Fedeli

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

dell'On. Ministro Beatrice Lorenzin Ministero della Salute

 

e p.c.

 

Al Capo Dipartimento prof. Marco Mancini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

Al Direttore Generale dott.ssa Maria Letizia Melina

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

LORO SEDI

 

OGGETTO: ASSISTENZA SANITARIA PER STUDENTI FUORI SEDE

 

Adunanza n. 5 del 9 e 10 marzo 2017

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

 

VISTO l'articolo 6 comma 1 del dlgs. n. 68/12 che indica l'assistenza sanitaria tra gli strumenti e servizi necessari per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti;

VISTO l'articolo 7 comma 6 dlgs n. 68/12, che recita: "I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza";

VISTO il Repertorio Atti n. 1705 dell'8 maggio 2013 della Conferenza Stato-Regioni che recita: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, circa l'obbligo dei cittadini di effettuare l'iscrizione anagrafica nel Comune ove abitualmente risiedono, con le eccezioni previste dall'art. 8 del medesimo decreto, le aziende unità sanitarie locali provvedono all'iscrizione temporanea, in apposito elenco, dei cittadini non iscritti negli elenchi anagrafici del/dei Comune/i incluso/i nel proprio territorio, che vi dimorino abitualmente, per periodi superiori a tre mesi, per motivi attinenti all'attività di lavoro, per motivi di studio o per motivi di salute. L'iscrizione ha scadenza annuale ed è rinnovabile" e "Le Regioni e le Province autonome disciplinano le procedure per il riconoscimento del diritto all'iscrizione temporanea, prevedendo, in ogni caso, che l'azienda USL che riceve la richiesta provvede all'iscrizione temporanea solo previo accertamento dell'avvenuta cancellazione dell'assistito dagli elenchi dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta dell'azienda Usl di residenza, e ne informa tempestivamente la Regione";

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale che all'articolo 19 recita: "gli utenti hanno diritto  di accedere, per motivate ragioni o in casi  di  urgenza  o  di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale,  ai  servizi  di  assistenza  di qualsiasi unità sanitaria locale";

RICHIAMATA la mozione del CNSU approvata nell'adunanza n. 9 del 22 e del 23 ottobre 2014 riguardo l'assistenza sanitaria garantita dal medico di medicina generale agli studenti fuorisede;

CONSIDERATO il forte disagio per gli studenti fuorisede derivante dall'obbligo di rinunciare al medico di famiglia nel luogo di residenza per poter ottenere il domicilio sanitario temporaneo - data la particolare condizione dello studente fuorisede - che alterna sovente periodi di permanenza nella sede di studio, ad altri nel luogo di residenza;

CONSIDERATO che la mancata richiesta di domicilio sanitario temporaneo, per non perdere il diritto al medico di base nella ASL del luogo di residenza, si traduce spesso - da parte degli studenti - nel ricorso per necessità connesse ad interventi sanitari di primo livello, a guardie mediche e pronto soccorsi, con conseguenti aggravi immotivati di tali strutture;

RACCOMANDA

Di istituire un tavolo di confronto tra Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Conferenza Stato-Regioni e CNSU con l'obiettivo di poter accedere sempre ai servizi di assistenza sanitaria sancito dalla legge n. 833 del 1978 affinché si possano trovare strumenti che garantiscano un'effettiva e migliore assistenza sanitaria agli studenti fuorisede, con particolare riguardo a quella erogata dai medici di base riconoscendo in particolare le peculiarità e le esigenze specifiche degli studenti fuorisede, come già previsto dal dlgs. n. 68/12.

 

Il Presidente Anna Azzalin



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