8 maggio 2015 Roma, 8 Maggio 2015 Alla cortese attenzione dell'On. Ministro prof.ssa Stefania Giannini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti
e dell'On. Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e p.c . Al Capo Dipartimento Prof. Marco Mancini Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Egr. Direttore Generale dott. Michele Moretta Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca SEDE
Oggetto: modifica del D.M. 58/97 e del D.Lgs. 81/2008 e delle normative vigenti al fine di prevedere obbligatoriamente l'impiego del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro in tutte le strutture pubbliche e private che debbano svolgere attività di prevenzione per l'ambiente e nei luoghi di lavoro
Adunanza n.13 del 7 e 8 maggio 2015
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI ADOTTA ALL'UNANIMITA' LA SEGUENTE MOZIONE
CONSIDERATO che i D.M. del MIUR del 2 Aprile 2001 hanno istituito il corso di laurea triennale in Tecniche della prevenzione nei luoghi di lavoro e nell'ambiente (L/SN74) e il corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; CONSIDERATO che la legge 1 Febbraio 2006, n.43 subordina l'esercizio della professione di tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro e nell'ambiente al conseguimento di un apposito titolo universitario; CONSIDERATO che l'impiego del laureato in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro oggi è normativamente previsto solo nelle strutture pubbliche deputate al controllo quali le aziende sanitarie locali e le A.R.P.A; CONSIDERATO che nell'ambito della specifica prevenzione all'interno delle aziende o delle singole unità produttive, il d. lgs. 81 del 2008 all'art. 32, nel disciplinare le capacità e i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e di protezione interni e esterni, non richiede necessariamente il possesso del diploma di laurea in tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro e nell'ambiente, ma considera sufficiente il semplice del diploma di istruzione secondaria e di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione; CONSIDERATO che il D.M. 17 Gennaio 1997, n.58 6. all'art.1 comma 6 prevede che il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge la sua attività professionale, in regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, limitando evidentemente e fortemente l'impiego di tale figura professionale in un solo e specifico settore; VISTO che l'impiego del laureato in tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro e nell'ambiente in tutte le strutture pubbliche e private che debbano svolgere attività di prevenzione di rischi a tutela dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori, si rende necessario al fine di garantire un'adeguata protezione nell'interesse di tutti i cittadini e dell'ambiente; VISTO che alla luce della normativa vigente appena riportata, ad oggi il laureato in tecnico della prevenzione risultato essere surclassato da altre figure non laureate e non altrettanto competenti per lo svolgimento di quelle specifiche attività di prevenzione e controllo di cui il tecnico della prevenzione è esperto;
CHIEDE DI MODIFICARE
- l'art. 1 comma 6 del D.M. n. 58/97 nella parte in cui limita l'impiego del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro nell'ambito del servizio sanitario nazionale; - l'art. 32 bis del D.Lgs. n.81/2008 nella parte in cui prevede che possano svolgere attività di prevenzione e protezione nelle aziende o unità produttive anche soggetti non muniti del diploma di laurea in tecnico della prevenzione o qualsiasi laurea giudicata equipollente. - l'art. 98 lettera Comma 1 a) del D.Lgs. n 81/2008 nella parte in cui non prevede il possesso della laurea triennale in tecniche della prevenzione nei luoghi di lavoro e nell'ambiente (L/SNT4) ovvero della laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (LM/SNT4), come requisito professionale del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Il Presidente Andrea Fiorini Versione pdf del documento |
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